La legge regionale della Lombardia sul gioco fa riferimento solamente agli apparecchi e “non alle mere sale scommesse”, è solo nei confronti dei primi quindi che “può esercitarsi il potere limitativo assegnato dalla legge all’ente locale”. Lo afferma il Tar Lombardia accogliendo il ricorso intentato da una sala scommesse di Osio Sotto cui la Questura di Bergamo aveva revocato la licenza di pubblica sicurezza, appunto per il mancato rispetto delle distanze. Il Tar dà ragione alla sala anche sotto un altro profilo, afferma infatti che il Comune può “individuare altri luoghi sensibili, oltre a quelli normativamente indicati, ma solo per specifiche finalità, ossia per la ragione che essi possono incidere sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché sulla viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. Il Comune invece non può intervenire con l’intento di tutelare “la salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione al problema della ludopatia”. E spiega che “La tutela della salute, fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, appartiene infatti alla competenza regionale concorrente con quella dello Stato, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali”. lp/AGIMEG