Distanze, Tar Emilia: sala Bingo non può parlare di effetto espulsivo se prima non impugna il provvedimento con cui ADM vieta di trasferirsi in un altro Comune

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso intentato da una sala bingo contro il distanziometro adottato dal Comune di Riccione; la sala ha provato a fare leva sul fatti che le distanze impediscano in ogni modo di trasferire la sala in un’altra sede, ma il giudice suggerisce anche di impugnare il provvedimento con cui ADM aveva impedito di spostare l’attività in un altro Comune.

La sala infatti ha provato a fare leva sui tentativi di cercare dei nuovi locali in cui trasferirsi, interpellando anche il Comune e appunto i Monopoli. Dapprima si era rivolta a un’agenzia immobiliare e a un professionista del settore, ma entrambi i tentativi sono risultati vani. Aveva quindi interpellato il Comune perché indicasse degli spazi adatti, ma l’Ente locale “non ha dato risposta alcuna”. Impossibile infine trasferire l’attività in un altro Comune “stante il divieto a tale operazione imposto dall’Agenzia dei Monopoli”.

Il Tar però – concordando con al Regione – bolla quest’ultimo tentativo come un “mero comportamento acquiescente”, che non dimostra “in alcun modo la sussistenza del c.d. effetto espulsivo anche nei riguardi del più ampio ambito territoriale”. E sottolinea che la sala avrebbe dovuto impugnare lo stop dei Monopoli, sia per poterlo opporre più efficacemente “agli enti territoriali parti resistenti nel presente giudizio” sia per “consentire il contraddittorio processuale e il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale atto”.

Per quanti riguarda, invece, il distanziometro in sé, il Tar spiega che la sala “non ha in alcun modo dimostrato che la suddetta deliberazione comporti, di per sé, l’effetto espulsivo”. La mappatura dei luoghi sensibili “ha la chiara ratio di contrastare la ludopatia e di tutelare la salute dei cittadini, mediante interventi e misure di prevenzione della dipendenza da gioco, con la conseguenza che detta normativa è portatrice di un interesse pubblico oggettivamente di rango superiore a quello del privato all’esercizio dell’attività di gioco”. E i limiti distanziometrici e le altre restrizioni “sono oggettivamente proporzionati e rispettosi dei principi di libertà economica privata di cui all’art. 41 Cost. e di tutela della concorrenza di derivazione europea”. Sono pertanto infondati i dubbi sul fatto che simili restrizioni siano compatibili con la Costituzione e con il diritto comunitario. lp/AGIMEG