Dovranno seguire le vie ordinarie del ricorso al Tar, e non la procedura speciale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli operatori del gioco che hanno provato a impugnare delle ordinanze locali su fasce orarie e distanze. Lo ha deciso la Prima Sezione del Consiglio di Stato con 4 differenti ordinanze. Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è sostanzialmente il Ministero competente a decidere la controversia – in questi casi si trattava quindi del Mef, con il coinvolgimento dell’ADM – anche se il Consiglio di Stato rende un parere vincolante. La decisione viene poi emanata con un decreto del Presidente della Repubblica. Gli operatori avevano provato a impugnare le fasce orarie adottate dal Comune di Bastia Umbra (Perugia), e i distanziometri di Sassuolo (Modena), di Codigoro (Ferrara), e di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena). Le amministrazioni locali hanno tutte proposto opposizione “per la trasposizione in sede giurisdizionale, dinanzi al T.A.R.” competente. lp/AGIMEG