Disciplina magistratura onoraria, emendamenti Gallo (Misto): “Risorse per copertura oneri anche da incremento Preu per slot e Vlt”

Sotto la lente di ingrandimento della II Commissione Giustizia alla Camera il provvedimento sulle Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2024-2026. Il disegno di legge, che introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, come riportato nell’analisi tecnico-normativa allegata, ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all’Italia con l’apertura di una procedura di infrazione per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari. Il testo introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento – ovvero quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l’esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.

Il testo, a cui sono state presentate 93 proposte emendative, risulta iscritto nel programma dei lavori dell’Assemblea per il mese di novembre.

Tra le proposte emendative presentate, tre documenti fatti pervenire dal deputato Gallo (Misto) prevedono per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento l’aumento del prelievo erariale unico (Preu) per slot e Vlt.

Ecco il testo dei tre emendamenti presentati:

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente: 01) al comma 2, le parole da: « pari, rispettivamente, ad euro 2.500 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 10.000 al netto delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato ». Conseguentemente: a) al medesimo articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 01), è autorizzata la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 4. b) all’articolo 4: 1) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2 con le seguenti: dagli articoli 1, commi 1-bis e 2; 2) al comma 2, sostituire le parole: pari a euro 75.021.208 per l’anno 2024 con le seguenti: pari a euro 119.021.208 per l’anno 2024; 3) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a euro 44.000.000 per l’anno 2024, mediante l’incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nella misura dello 0,57 per cento.

1.4. Gallo

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 36.000. Conseguentemente: a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 135.021.208 per l’anno 2024, di euro 281.145.499 per l’anno 2025, di euro 280.333.814 per l’anno 2026, di euro 276.061.104 per l’anno 2027, di euro 278.468.594 per l’anno 2028, di euro 273.855.135 per l’anno 2029, di euro 272.981.804 per l’anno 2030, di euro 270.010.605 per l’anno 2031, di euro 268.793.916 per l’anno 2032 e di euro 257.603.884 annui a decorrere dall’anno 2033, cui si provvede ai sensi dell’articolo 4.; b) all’articolo 4, comma 2, sostituire l’alinea, con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 135.021.208 per l’anno 2024, a euro 281.145.499 per l’anno 2025, a euro 280.403.814 per l’anno 2026, a euro 276.061.104 per l’anno 2027, a euro 278.468.594 per l’anno 2028, a euro 273.855.135 per l’anno 2029, a euro 272.981.804 per l’anno 2030, a euro 270.010.605 per l’anno 2031, a euro 268.793.916 per l’anno 2032 e a euro 257.603.884 annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede:; c) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a euro 60.000.000 nel 2024 e in euro 120.000.000 a decorrere dal 2025, mediante i seguenti incrementi del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 1) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, un incremento dello 0,77 per cento; 2) a decorrere dal 1° gennaio 2025, un incremento dello 0,26 per cento.

1.73. Gallo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l’attività svolta, un’indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1 dell’articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 4. Conseguentemente, all’articolo 4: a) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, con le seguenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis; b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l’anno 2024 con le seguenti: dagli articoli 1, comma 2, 2 e 3, comma 2-bis, pari a euro 280.021.208 per l’anno 2024; c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a euro 205.000.000 per l’anno 2024, mediante l’incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella misura del 2,65 per cento.

3.5. Gallo

cdn/AGIMEG