Tassa 500 milioni, Corte Costituzionale: “Quadro normativo modificato, la questione torni al Tar”

LA Stabilità 2016 ha profondamente mutato la tassa dei 500 milioni – che la precedente finanziaria aveva addossato al settore delle slot – e “è mutato, di conseguenza, anche il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità”. Per questo “si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per valutare, in tutti i giudizi a quibus, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell’ordinanza di rimessione”. Lo scrive la Corte Costituzionale restituendo al Tar la questione.

La tassa dei 500 milioni è stata introdotta con la Stabilità del 2015, i concessionari delle slot e delle vlt avrebbero dovuto pagarne l’importo, ripartendone però il peso con gli altri soggetti della filiera. Tutti gli operatori hanno sostenuto che la tassa finiva con il ribaltare gli accordi tra i vari soggetti della filiera, invertendo i flussi di cassa. Da sempre sono infatti i gestori a  occuparsi di questo aspetto – “scassettano” le macchine, quindi prelevano i soldi dalle slot e li dividono con concessionari e esercenti, in base agli accordi contrattuali – e per lungo tempo si sono rifiutati di modificare gli accordi. I concessionari in sostanza non sono stati in grado di raccogliere le somme necessarie a pagare la tassa, tanto che a oggi ancora non risultano pagati circa 170 milioni. Viste le difficoltà incontrate, il Governo con la Stabilità 2016 ha abrogato la tassa per gli anni a venire, e dettato una norma interpretativa per il 2015

LA Consulta nella sentenza di oggi parte proprio dalla modifica normativa per sottolineare che la Stabilità 2016 ha migliorato la situazione “sia per i concessionari, inizialmente obbligati (dalla disposizione censurata) essi soli per l’intero ed ora (in forza della disposizione sopravvenuta) obbligati unitamente a tutti gli altri operatori della filiera, tenuti anch’essi in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015; sia per gestori ed esercenti, inizialmente tenuti a riversare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ed ora obbligati anch’essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015”.

E spiega ancora che il Legislatore “Ha poi modificato profondamente – con disposizione sia essa a carattere di interpretazione autentica, sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva − il contenuto precettivo della disposizione censurata”. La nuova norma ha reso superflue oltretutto le rinegoziazioni degli accordi: ” Il prelievo forzoso non è più solo a carico dei concessionari, ma «si applica a ciascun operatore della filiera», e per essi il criterio di riparto dell’onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge (…) in misura proporzionale” ai compensi ricevuti. Per la Corte Costituzionale, insomma, dopo la norma del 2016, i gestori non sono più tenuti a versare integralmente ai concessionari “il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante”. Ma dovrà essere il Tra Lazio a valutare se questa parte della vecchia norma è stata abrogata “per incompatibilità con la nuova disposizione”. gr/AGIMEG