Tar Emilia: per il calcolo delle distanze vale il percorso pedonale più breve, non quello più sicuro

“Il criterio stabilito dalla legge e applicato dal Comune ai fini del calcolo della distanza tra la sala giochi della ricorrente e i “luoghi sensibili” ad essa più vicini, è quello del percorso pedonale più breve da determinarsi nel rispetto delle norme del Codice della Strada e non quello, elaborato della ricorrente, del “percorso più breve e sicuro per il pedone medio”. Con questa motivazione il Tar Emilia ha respinto la richiesta avanzata da una sala da gioco di Riccione di sospendere il provvedimento con cui il Comune ha intimato di cessare l’attività. lp/AGIMEG