Vallo della Lucania (SA), Tar Campania respinge ricorso contro limiti orari: “Apparecchi accesi 6 ore al giorno misura ragionevole tra tutela interessi economici e prevenzione della ludopatia”

I limiti orari imposti dal Comune di Vallo della Lucania (SA) – apparecchi da intrattenimento accesi per non più di 6 ore al giorno – sono “un ragionevole contemperamento tra gli interessi economici degli imprenditori del settore e l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. Con questa motivazione il Tar Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi per l’annullamento del Regolamento Comunale per la disciplina delle sale giochi e dei giochi leciti. In particolare, le censure avevano investito la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi, che ha fissato precisamente il predetto orario dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Il ricorrente ha rimarcato “il grave pregiudizio per gli interessi pubblici e privati che deriverebbe dall’impugnato regolamento comunale”, in particolare per “l’illegittimità dell’impugnata disciplina regolamentare per difetto istruttorio e violazione della principio di proporzionalità”. Il difetto di istruttoria risulterebbe dalla mancata rilevazione di qualsiasi riscontro istruttorio in ordine al carattere emergenziale e diffusivo della ludopatia, così da essere ingiustificata l’adozione del provvedimento, mentre il difetto di proporzionalità della misura sarebbe evidenziato dalla circostanza che la limitazione a sei ore dell’orario di funzionamento degli apparecchi comporterebbe una riduzione dell’orario di oltre il cinquanta per cento, con gravi effetti sulle imprese e sui livelli occupazionali da esse garantiti. Per i giudici il ricorso è infondato, in quanto il Comune di Vallo della Lucania ha adottato il regolamento impugnato in attuazione della legge regionale Campania n. 16/2014 che rimette ai Comuni l’ adozione di misure volte a limitare la diffusione delle ludopatie.
“Si situa a livello legislativo, pertanto, la scelta discrezionale di tutelare la salute pubblica – nella quale rientra il contrasto al fenomeno della ludopatia – mediante limitazioni anche temporali all’utilizzo degli apparecchi da gioco”, evidenzia il Tar, che aggiunge: “le limitazioni orarie all’attività degli esercizi commerciali – e segnatamente delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco – si giustificano, in conformità ai principi costituzionali in tema di salute pubblica e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, con la necessità di prevenire il fenomeno della ludopatia, in particolare tra le fasce più deboli della popolazione. Questo ambito di tutela dell’interesse pubblico rientra nelle attribuzioni del Comune”. Inoltre “l’amministrazione comunale, con la limitazione degli orari, ha operato un ragionevole contemperamento tra gli interessi economici degli imprenditori del settore e l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo. La scelta del Comune è proporzionata poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco. La considerazione esposta ha trovato l’avallo della Corte costituzionale che ha riconosciuto nella riduzione degli orari delle sale da gioco una legittima misura di contrasto alla ludopatia. Si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa”. cr/AGIMEG