Scommesse, Tar Puglia respinge ricorso contro distanziometro: “Attività di raccolta vicino a centri di aggregazione giovanile”

Il Tar Puglia Lecce – Sezione Prima ha respinto un ricorso contro l’applicazione del distanziometro nel Comune di Aradeo (LE), in quanto la sala scommesse ippiche e sportive è ubicata in un raggio inferiore a cinquecento metri da luoghi sensibili come l’Impianto Sportivo Villa Comunale, la Scuola Elementare di via Sereni, l’Impianto Sportivo di via Sereni e l’ Oratorio Parrocchia San Rocco, contravvenendo quindi alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n.43 di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Per il Tar “assumendo a parametro di riferimento il bene-salute, costituzionalmente garantito, è evidente l’assoluta conformità della norma in esame agli evocati parametri costituzionali. Invero, per quel che attiene alla denunciata irragionevolezza (art. 3 Cost.), la stessa deve senz’altro ritenersi insussistente, posto che la salute di fasce deboli della popolazione è suscettibile di essere minata sia dall’utilizzo di apparecchi da gioco, sia da scommesse ippiche e sportive. In entrambi i casi è infatti ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall’altro) di tale sperato guadagno”. I giudici sottolineano inoltre come “per quel che attiene poi alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), essa non viene in alcun modo vulnerata dalla disposizione in commento, posto che il legislatore non ha previsto un divieto, ma semplicemente un’inibizione all’esercizio di determinate attività a ridosso di centri di aggregazione giovanile (scuole, oratori, centri sportivi, ecc.). E l’eventuale limite sussistente nei comuni di piccoli dimensioni (che potrebbero non garantire il rispetto del limite di 500 metri) da un lato è un elemento di mero fatto, come tale irrilevante, e in secondo luogo, è comunque generico e indimostrato, ben potendo in astratto tali esercizi essere ubicati in periferia, e pertanto a debita distanza dai suddetti centri di aggregazione”. Per tali ragioni il ricorso viene respinto.

Il Tar Puglia Lecce – Sezione Terza ha invece respinto un ricorso contro la “cessazione immediata dell’attività abusiva di installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del TULPS, e l’esercizio abusivo di sala giochi messi in esercizio nel locale in Viale dell’Università, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS”, nonché la “chiusura immediata del locale di che trattasi, in quanto lo stesso è ubicato ad una distanza non regolamentare”. Il Tar “ritenuto che le esigenze cautelari urgenti prospettate dalla parte ricorrente possano essere soddisfatte solo con l’invocata concessione dell’abbreviazione dei termini processuali” respinge la istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente e fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 5 giugno 2018″. cr/AGIMEG