Scommesse, Tar Liguria accoglie ricorso contro distanziometro Chiavari (GE): “Cimitero non rientra tra i luoghi sensibili”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una sala scommesse, situata nei pressi dello stadio e di un cimitero, per l’annullamento del provvedimento 22.9.2017 del comune di Chiavari (GE). “Considerato che la determinazione in questione riguarda un’attività d’impresa volta alla raccolta di scommesse in ambito soprattutto sportivo che è esercitata in un locale posto a poca distanza dal cimitero e dallo stadio comunali; considerato che la legge regione Liguria 17 del 2012 ammette i comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati dal comma primo, al fine di estender loro la disciplina sulle distanze minime dai luoghi di raccolta delle giocate;
considerato che il cimitero non è ricompreso tra i luoghi di cui al comma primo della norma indicata, e che la sua ricomprensione tra quelli di cui alla norma integrativa abbisognerebbe di una motivazione richiesta dalla legge, un profilo su cui gli atti impugnati non sembrano essersi soffermati adeguatamente; considerato che anche riguardo allo stadio appaiono necessarie ulteriori considerazioni da rinviare alla sede del merito; considerato pertanto che la determinazione impugnata va sospesa nella sua efficacia nell’attesa della cognizione della vicenda nel merito”, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l’esecuzione dell’atto impugnato sino alla decisione della causa nel merito che avverrà all’udienza del 11 luglio 2018. lp/AGIMEG