Scommesse, Cassazione respinge ricorso titolare internet point Lecce: “Raccolte giocate in assenza di autorizzazione”

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un titolare di un internet point di Lecce, ritenendo fondata la sola parte riguardante le attenuanti generiche, ma ribadendo la violazione dell’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989 (esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse). “La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato Greco Silvio alla pena ritenuta di giustizia, essendo questi stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989, per avere gestito un centro ove erano raccolte le scommesse sugli eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione prevista dall’art. 88 del TULPS, per conto di società estera priva della prescritta concessione amministrativa. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Greco, deducendo, in sintesi, che svolgendo egli esclusivamente la attività di gestore di un intemet point o, comunque, di un mero centro di trasmissione dati, egli non era tenuto alla acquisizione del permesso previsto dalla legge di pubblica sicurezza, ma solamente di quello di cui al Codice delle telecomunicazioni.  (…) Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto” in quanto è fondata “la censura nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento in favore del Greco delle circostanze attenuanti generiche. Osserva al riguardo la Corte che, sebbene la valutazione in merito alla riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato sia caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità da parte del giudicante, egualmente, laddove la loro esclusione sia oggetto di specifica motivazione, quest’ultima non può andare esente dal vaglio di legittimità di questa Corte, dovendo, comunque questa fare emergere il contenuto della valutazione del giudice circa l’adeguatezza della pena alla gravità del fatto ed alla personalità del reo. Nel caso in esame i criteri adottati dalla Corte non appaiono né logici né idonei a far emergere le ragioni del proprio giudizio. Con riferimento alla assenza di elementi di resipiscenza valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, rileva il Collegio come la motivazione addotta dalla Corte di Lecce, decisamente assertiva, non consenta affatto di ricostruire, come invece richiesto dalla giurisprudenza, il contenuto delle valutazioni da essa operate per escludere, per la ragione esposta, la meritevolezza del Greco delle attenuanti in questione”. Per questi motivi la Cassazione “annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione relativa alle attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso”. lp/AGIMEG