Scommesse, Cassazione respinge ricorso contro sequestro Totem a Catania: “Vietata installazione e utilizzo presso esercizi pubblici”

“Il fatto che l’apparecchio fosse in grado di connettersi a siti che consentivano lo svolgimento on line di giochi dichiaratamente d’azzardo, come il video poker, e che si potessero conseguire dai giochi crediti spendibili per l’acquisto di gadget on line, comunque parificabili al danaro trattandosi di vantaggi economicamente apprezzabili tali cioè da non escludere l’alea e contemporaneamente consentire la finalità di lucro, ha indotto correttamente i giudici di merito a ritenere, in assenza di connessione alla rete telematica dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di licenza per la raccolta delle scommesse, il fumus del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.4 bis volto a sanzionare la condotta di chi, “privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere
da chiunque accettate in Italia o all’estero.” Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di Catania che ha confermato il
sequestro preventivo di un “totem” rinvenuto all’interno di una sala giochi, ritenendo che si trattasse di un apparecchio per il gioco di azzardo via internet con vincite di danaro o ticket, in assenza di collegamento con la rete A.A.M.S. ed in assenza di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S. e che pertanto si configurasse in capo ai gestori della sala giochi il reato di cui all’art.4 comma 4 bis L. 401/1989, ovvero esercizio abusivo di giochi e scommesse. “La vigente normativa – conclude la Cassazione – non consente, infatti, l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma di “totem” e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di AAMS rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile”. cr/AGIMEG