“Ricorso tardivo”, il Tar Lombardia difende le fasce orarie di Cremona

Il Tar Lombardia – sezione di Brescia – difende le fasce orarie adottate dal Comune di Cremona, e con sentenza respinge il ricorso intentato da una sala da gioco. Il Comune ha adottato nel febbraio 2016 un regolamento sul gioco in cui consentiva di accendere le slot per un massimo di otto ore al giorno; ha affidato però al Sindaco il compito di determinare concretamente le fasce orarie, e quest’ultimo nel dicembre successivo ha emesso un’ordinanza con cui ha ridotto a sette ore (tra le 10 e le 13, e tra le 18 e le 22) l’orario di funzionamento delle slot. In sostanza per i giudici del Tar, la sala avrebbe dovuto impugnare il regolamento di febbraio, invece di attendere l’ordinanza del sindaco. Tutte le censure mosse a quest’ultimo provvedimento andavano infatti riferite al regolamento; la sala attendendo l’ordinanza ha invece lasciato scadere i termini. “L’eventuale illegittimità sarebbe, dunque, da ricercare nel regolamento e non anche nell’ordinanza che lo ha attuato, ma l’impugnazione, peraltro non mirata espressamente alla sua caducazione, perché rivolta sempre avverso l’ordinanza, sarebbe comunque tardiva, data l’immediata lesività delle disposizioni” si legge in un passaggio riferito al difetto di istruttoria. Peraltro, secondo il Collegio, il motivo è infondato, dal momento che comunque l’istruttoria è stata debitamente compiuta per emanare il Regolamento: “i riferimenti contenuti nell’impugnata ordinanza non sono genericamente relativi a fatti notori, come si sostiene nel ricorso, in quanto si dà atto del fatto che Cremona è la terza città in Lombardia e la ventesima città fra oltre cento province italiane dove ha attecchito il fenomeno delle slot machine con un impatto notevole se si pensa che per ogni 117 abitanti c’è una slot machine. Si dà, inoltre, atto che i dati forniti dalla ASL evidenziano come il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d’azzardo patologico sia ulteriormente lievitato”. La sala avrebbe dovuto impugnare il regolamento anche per far valere il difetto di proporzionalità: “Anche sotto il profilo della proporzionalità della disposizione rispetto alla necessaria tutela della libertà di iniziativa economica, l’eventuale violazione non si manifesta nell’individuazione degli orari (…), ma nella drastica riduzione delle ore di esercizio che, però, è derivata, come già più sopra evidenziato, dal regolamento, che l’ha stabilita in otto ore giornaliere”. lp/AGIMEG