Il caso Goldbet approda in Cassazione. Annullata sentenza di condanna

In molti, per le più svariate ragioni ed interessi, attendevano che il caso Goldbet prima o poi approdasse in Cassazione.
Successivamente alla Sentenza Cifone, la Suprema Corte aveva in realtà trattato diversi casi di altri bookmaker esteri privi diconcessione, in tutti i casi affermando l’inapplicabilità dei principi espressi per Stanley dalla Corte CE sul caso Costa – Cifone e tenendo sul punto una linea restrittiva affermando la estensibilità di detti principi soltanto in favore di operatori trovatisi in condizioni analoghe all’operatore maltese e, quindi, di esclusione illegittima o giustificata astensione dalle gare aggiudicatorie.

Ma il caso Goldbet, dopo la Costa Cifone, non era stato ancora esaminato dalla Suprema Corte, se non in convegni giuridici e nelle aule di riesame, dove la pressochè totalità dei Collegi aveva accolto le tesi dell’operatore austriaco, sostenute dall’avvocato viterbese Marco Ripamonti, disapplicando la normativa comunitaria. E finalmente si arriva in Cassazione.
I fatti: il titolare del CED era stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art.4 legge 401/89, perchè colto a collaborare sia con Stanley, che con Goldbet. Il processo dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione di Giulianova, Giudice dr.Giovanni Cirillo, si conclude con il deposito in data 6 luglio 2011 di sentenza di condanna dell’imputato alla pena pecuniaria, con le sanzioni accessorie dell’interdizione da cariche sportive e divieto di accesso a sale scommesse. E c’è pure la condanna risarcitoria in favore della parte civile Snai.
L’avv.Marco Ripamonti impugna e la Cassazione fissa l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013. Nel frattempo, le tesi sostenute dal difensore in primo grado, circa la incompatibilità dell’assetto concessorio italiano con la normativa europea prendono maggiore concretezza con la sentenza della Corte CE Costa Cifone, preceduta dal deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale.
Alla vigilia dell’udienza in Cassazione la parte civile Snai e Stanley (che non aveva un ruolo processuale) depositano rispettive memorie sostenendo l’inapplicabilità a Goldbet dei principi della Sentenza CE Costa Cifone. Tesi che l’avvocato della parte civile Snai ripropone anche in udienza con una articolata trattazione.
Ma dopo la Relazione introduttiva è il Procuratore Generale a prendere la parola chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado, senza rinvio e con assoluzione dell’imputato, aggiungendo come non sussista ragione alcuna per non applicare i principi della Sentenza Costa Cifone al caso Goldbet, in considerazione delle vicende occorse alla società ed al tenore dell’Ordinanza della Corte CE, relativa anche alla questione Goldbet. Il Procuratore Generale fa cenno anche alla Sentenza del 2010, con cui la questione pregiudiziale non era stata ritenuta rilevante per Goldbet osservando come tale pronunzia sia da ritenere superata proprio dall’Ordinanza della Corte CE e da quanto affermato dalla stessa Corte Europea sull’art.23, 3 comma schema di convenzione. Quindi la parola passa al difensore della parte civile e poi all’avv.Ripamonti, che espone tutte le proprie argomentazioni.
Il verdetto: imputato assolto, sentenza di primo grado annullata senza rinvio.

rg/AGIMEG