Giochi, Tar Venezia respinge ricorso contro distanziometro: “Vale anche quando nei locali venga a operare un nuovo soggetto”

“A prescindere dall’accertamento se, nei locali oggetto di cessione, già vi fossero o meno apparecchi autorizzati per il gioco lecito, in ogni caso in cui vi sia un cambiamento, a qualsiasi titolo, del soggetto che richiede l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito, troverà integrale applicazione la nuova disciplina portata dall’art. 30 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto un ricorso di una sala contro il Comune di Venezia per l’applicazione dell’art. 30 del Regolamento, essendo stato rilevato che il locale di proprietà del ricorrente non rispetta le distanze minime previste dal suddetto articolo con riguardo a particolari “luoghi sensibili” (uffici pubblici e luogo di culto). “La nuova disciplina sulle distanze minime da determinati “luoghi sensibili”, si avrà non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare”. lp/AGIMEG