Ctd discriminati, Tar Calabria: Questura deve motivare adeguatamente il diniego della licenza per le slot

La Questura non può negare automaticamente la licenza per l’istallazione degli apparecchi al titolare di un Ctd denunciato per raccolta illegale di scommesse, ma deve motivare adeguatamente il provvedimento se il bookmaker di riferimento ha subito discriminazioni nell’accesso al mercato. E’ quanto afferma il Tar Calabria – sezione di Reggio Calabria – accogliendo il ricorso del titolare di un centro che – appunto – aveva chiesto alla Questura la licenza per l’istallazione degli apparecchi; la Questura aveva negato il titolo, semplicemente richiamando la denuncia per raccolta non autorizzata, ma – sottolinea il Tar – ogni volta ricorre questo capo d’accusa, occorre effettuare “una attenta disamina circa la sua compatibilità con la normativa comunitaria”, sottolinea il Tar. Che poi spiega: “Laddove risulti accertato che il soggetto svolge attività organizzata di intermediazione per l’accettazione e la raccolta di scommesse clandestine in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale, ricorre l’obbligo del giudice di disapplicare”.
Il Collegio ricorda che in base al Tulps vi sono dei casi in cui la Questura è tenuta a negare la licenza (è il caso di chi ha subito una condanna superiore ai tre anni), e degli altri in cui ha un potere discrezionale. In quest’ultimo caso, tuttavia, è tenuta a motivare il provvedimento, valutando “se manchi la buona condotta, per la commissione di fatti che, pur se non costituiscano reato, comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia”. L’Amministrazione, in sostanza, avrebbe dovuto “indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione di un giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo”. Respinta tuttavia la richiesta di risarcimento del danno, dal momento che il titolare del centro non ha dimostrato che il comportamento dell’Amministrazione fosse doloso o colposo. rg/AGIMEG