Cassazione su pagamento vincite: “colpevolezza per truffa tramite meccanismo fraudolento attivato in famiglia”

“La truffa non è consistita nell’effettuare giocate allo scoperto, ma nell’avere liquidato le vincite, attestando falsamente l’avvenuto incasso delle somme relative ai premi delle giocate allo scoperto, presupposto necessario per la liquidazione delle dette somme, con conseguente danno costituito dal mancato introito delle puntate e dal pagamento delle vincite. In questo caso la truffa non incide sull’area del gioco, ma sulla liquidazione delle vincite effettuate senza il previo incasso del relativo premio”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha definito inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato l’affermazione di responsabilità per avere, nel periodo compreso tra il 18 e il 25 gennaio 2012, in concorso con la titolare di una ricevitoria, ottenuto l’ingiusto profitto di oltre 500.000 euro di vincite, mediante la simulazione dell’avvenuto pagamento delle somme puntate nel gioco 10 e lotto. “Il ricorrente inoltre – sottolineano i giudici – dopo avere messo a disposizione il proprio conto corrente per ricevere l’intero ammontare provento della truffa oggetto di contestazione, ne ha girato la gran parte al fratello Francesco, senza fornire sul punto alcuna spiegazione, ad ulteriore riprova del suo consapevole coinvolgimento nel meccanismo fraudolento attivato in famiglia”. Nel caso di specie è emerso che “le somme provento diretto delle vincite sono state accreditate sul conto corrente dell’imputato Cristaldi Salvo e sono poi state trasferite in buona parte, tramite l’emissione di otto assegni circolari versati sul conto corrente del ricorrente, già imputato del reato di truffa, poi assolto in appello. La corte ha sottolineato che Franco Cristaldi, non ha neppure rivendicato la titolarità delle somme accreditate sul suo conto, allegando una qualche giustificazione, ma si è limitato a ipotizzare la liceità delle somme accreditate sul conto corrente del fratello, quali provento delle vincite a seguito di regolari giocate, assunto che ha trovato smentita nel tenore della sentenza. Nessun dubbio pertanto residua circa la provenienza dal reato di truffa delle somme accreditate dal fratello del ricorrente”. Inoltre “la tesi della buona fede del ricorrente non può trovare accoglimento, sia per le modalità del trasferimento, operato senza alcuna apparente motivazione, sia perchè dal tenore della sentenza di primo grado, che ha operato una delimitazione temporale delle condotte incriminate, emerge che il ricorrente, già imputato in questo giudizio, pur non avendo fornito un diretto contributo nella truffa consumata nelle ultime due settimane prima della revoca della concessione – arco temporale in cui il tribunale ha limitato la contestazione – è stato coinvolto attivamente in altri segmenti temporali della medesima condotta”.
Per quanto riguarda la titolare della ricevitoria “nel caso in esame a carico dell’imputata sono state elevate due imputazioni: quella già definita con sentenza irrevocabile di applicazione della pena si riferisce alla appropriazione della somma complessiva di oltre 1 milione di euro, costituita dal valore complessivo delle somme puntate nelle settimane dal 24 al 31 gennaio 2012, di cui la stessa ometteva il versamento. Di contro l’odierna imputazione ha per oggetto la truffa integrata dall’artifizio costituito dall’avere simulato l’avvenuto incasso delle dette somme, così conseguendo la possibilità di ottenere le vincite senza effettuare alcun esborso e conseguendo l’ingiusto profitto, nel medesimo periodo contestato, di oltre C 555.000”. Tuttavia su quest’ultima, per il principio del ‘ne bis in idem’, “deve pertanto affermarsi che la sentenza definitiva di applicazione della pena in relazione al reato di appropriazione indebita, nel caso in esame, costituisce ostacolo all’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima Raciti per il reato di truffa, poiché ha ad oggetto la medesima condotta, seppure diversamente interpretata. Nel caso in esame i fatti per cui la ricorrente è stata condannata con la sentenza impugnata, sono già stati definiti con sentenza irrevocabile di applicazione della pena in relazione al diverso reato di appropriazione indebita”. lp/AGIMEG