Cassazione: Commette esercizio di gioco d’azzardo anche chi agevola l’attività con una condotta omissiva

Per il reato di esercizio del gioco d’azzardo “è sufficiente organizzare tecnicamente il gioco di azzardo, dirigerlo ed amministrarlo, predisponendo i mezzi e le cose, senza che sia necessaria l’effettiva e diretta partecipazione al gioco”. Lo afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione affrontando il caso del titolare di un esercizio che aveva istallato un totem, ovvero un apparecchio – privo di contrassegni dei Monopoli – ce consentiva di accedere a piattaforme di gioco estere. La Corte ha riconosciuto che nel caso in question e era intervenuta la prescrizione, tuttavia ha precisa che integra il reato di esercizio di gioco d’azzardo “anche il solo agevolare il gioco, d azzardo, ovvero renderlo possibile o facilitarlo in qualsiasi modo, anche con una condotta meramente omissiva”. Del resto, l’imputato “era l’affittuario del locale dove era installato il macchinario e aveva agevolato la sua installazione, oltre ad essere il detentore delle smart card rilasciate” a uno degli avventori, “colto nell’immediatezza dell’attività di gioco”. lp/AGIMEG