Bando Superenalotto, ADM pubblica la prima serie di risposte ai quesiti di gara: “Concessione non prevede altri oneri se non quelli previsti nella documentazione”

Pubblicata sul sito dei Monopoli di Stato la prima serie di risposte ai quesiti sul bando di gara del Superenalotto: la base d’asta è di 100 milioni di euro e la concessione avrà una durata di 9 anni. Il Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione scade il 5 marzo 2019, mentre l’apertura delle offerte avrà luogo il 27 marzo 2019. Nelle risposte ADM conferma che tutti i requisiti previsti nel capitolato d’oneri si “possono attestare anche tramite società controllate” e che “la concessione non prevede altri oneri se non quelli previsti nella documentazione di gara”.
Si chiede di chiarire se “al fine di comprovare i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnico-organizzativa possano considerarsi quali esercizi chiusi quelli degli anni 2015-2016-2017 qualora il candidato non abbia ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio 2018. “Per quanto concerne il requisito di capacità economica e finanziaria – fa sapere ADM – è previsto che ‘Qualora nell’ultimo esercizio il bilancio non sia stato approvato o depositato il fatturato sarà comprovato da idonea documentazione contabile e fiscale asseverata da un revisore contabile’. Per quanto riguarda i requisiti di cui alla lett. a) del par. 5.4 del Capitolato d’Oneri, questi “devono essere comprovati da idonea documentazione asseverata da un revisore contabile”.

Si richiede anche di chiarire la scansione logica dei passaggi procedurali dall’aggiudicazione definitiva alla stipula dell’atto di convenzione. Nelle «Istruzioni per la redazione del Progetto tecnico, criteri e modalità di valutazione» si richiede che durante il periodo di subentro venga garantita la “soddisfazione dei consumatori e ricevitori, nonché il miglioramento dei livelli di servizio rispetto agli attuali in termini di sicurezza e affidabilità”; poiché nel periodo di subentro l’aggiudicatario non riveste ancora il ruolo di concessionario e non gestisce la concessione, i predetti obblighi sono da considerarsi in carico al concessionario uscente o si tratta di un refuso? I Monopoli fanno sapere che “i predetti obblighi continuano a rimanere a carico del concessionario uscente fino al termine del subentro e successiva sottoscrizione dell’atto di convenzione; solo da tale momento gli obblighi saranno posti a carico del nuovo concessionario”. Il subentro inoltre “sarà comunicato dal concessionario entrante. Quest’ultimo dovrà, prima della stipula della convenzione, inviare schema di contratto tipo con i punti di vendita fisici ad ADM per l’approvazione; tale nuovo contratto andrà in vigore dalla data di stipula della convenzione”.

Si chiede poi conferma che l’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli obblighi conseguenti alla sottoscrizione dell’atto ad esecuzione degli obblighi di convenzione del capitolato d’oneri debba avere efficacia e validità per un periodo e con i termini indicati nel par. 14.3 del capitolato d’oneri. “Si conferma che l’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli obblighi conseguenti alla sottoscrizione dell’atto ad esecuzione degli obblighi di convenzione deve avere efficacia e validità per il periodo e i termini indicati nel par. 14.3 del capitolato d’oneri”, spiega ADM. “La garanzia fideiussoria definitiva, a copertura degli obblighi conseguenti alla sottoscrizione dell’atto di “convenzione, deve coprire l’intero arco temporale previsto dall’atto di concessione della convenzione”.

Nell’Allegato C al capitolato d’oneri – recante le «Istruzioni per la redazione del progetto organizzativo e gestionale – criteri e modalità di valutazione» – al paragrafo 2.3 lett. a) si parla di gestione del tasso di sostituzione annuo non inferiore al 5%. Tale valore è da intendersi obbligatorio o meramente indicativo del fenomeno ai fini delle opportune valutazioni del candidato? “La gestione del tasso di sostituzione annuo dei punti di vendita fisici o dei rispettivi titolari – spiega ADM – è da intendersi con un valore non inferiore al 5% del numero di punti vendita fisici. Sarà cura del candidato descrivere nel proprio progetto come intende procedere alla sostituzione dei punti di vendita, considerando che non sono previsti limiti e vincoli”. lp/AGIMEG