Diritti audiovisivi Serie A 2029-2034, via libera dell’AGCM: nelle Linee guida anche scommesse, diritti betting e prediction market

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha approvato le Linee Guida della Lega Calcio Serie A sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2029/2030 – 2030/2031 – 2031/2032 – 2032/2033 – 2033/2034: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera. Il via libera dell’Autorità è stato inserito nel Bollettino N. 38 del 5 ottobre 2026.

Le opzioni di vendita prevedono la creazione di pacchetti esclusivi e non esclusivi dedicati a diverse piattaforme (satellitare, digitale terrestre, piattaforme streaming/OTT e reti mobili), diritti per esercizi commerciali, trasmissioni radiofoniche, piattaforme digital e social media, oltre ai diritti legati a betting, dati statistici e prediction markets.

Il quadro normativo e l’ampio perimetro dei diritti audiovisivi

Le disposizioni impongono all’organizzatore della competizione di strutturare procedure competitive pubbliche e di comporre pacchetti di diritti con criteri trasparenti, applicabili all’intero spettro delle immagini sportive.

La definizione normativa di “diritto audiovisivo” adottata dal Decreto Melandri è particolarmente estesa. Non riguarda solo la trasmissione delle dirette in TV o in streaming, ma include:

  • Contenuti digitali e piattaforme innovative: dagli highlights per il web alle app dedicate;

  • Mercati separati e rights dedicati: come i diritti di betting e quelli legati ai prediction markets;

  • Finalità promozionali: lo sfruttamento d’immagine dell’evento per format pubblicitari e commerciali.

L’Antitrust ha sottolineato che monitorerà non solo la redazione formale dei pacchetti, ma anche i comportamenti concreti adottati durante e dopo l’assegnazione. Qualora le condotte degli attori coinvolti dovessero alterare la concorrenza a valle o danneggiare i consumatori finali, l’Autorità azionerà i propri poteri sanzionatori.

Il nodo del Canale di Lega: una facoltà residuale fuori dalle procedure competitive

Un punto centrale del testo riguarda l’ipotesi in cui la Serie A decida di produrre e distribuire direttamente un proprio canale tematico. L’AGCM ha chiarito le differenze sostanziali tra l’asta dei diritti e la creazione diretta del canale:

  1. Estraneità alle Linee Guida: L’ipotesi del canale diretto non rientra nell’oggetto di valutazione delle Linee Guida per le aste sportive. Le aste regolano le procedure competitive verso terzi; la piattaforma diretta rappresenta invece una facoltà d’impresa riservata alla Lega.

  2. Natura residuale: La realizzazione di un canale tematico di Serie A opera allo stato attuale solo in via residuale, ossia nel caso in cui le aste competitive non portino all’assegnazione dei pacchetti principali a licenziatari terzi.

  3. Servizi tecnici orientati ai costi: Anche laddove la Lega scelga la via del canale proprio, la produzione e la distribuzione dovranno comunque avvenire mediante l’accesso a servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti e orientate ai costi.

Pur esulando dall’approvazione formale delle Linee Guida, l’Antitrust ha auspicato che la Lega definisca con maggiore chiarezza i criteri di attivazione del canale e che la durata degli eventuali accordi di distribuzione con terzi sia allineata a quella standard delle licenze televisive.

Competenze e confini con l’Agcom

L’Antitrust ha infine tracciato una netta demarcazione tra la propria sfera d’azione e quella dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Tutte le osservazioni sollevate dagli operatori in consultazione pubblica sui costi di accesso al segnale, sugli standard di qualità e sulle modalità della produzione televisiva ricadono sotto la competenza esclusiva dell’Agcom e non influiscono sulle valutazioni di concorrenzialità svolte dall’AGCM.

La centralità dei contenuti premium

Il panorama della distribuzione dei contenuti sportivi ha ormai consolidato la transizione verso il digitale. Come già avvenuto nel triennio 2021-2024, anche per il ciclo 2024-2029 l’assegnazione dei diritti principali del campionato italiano si è orientata verso un operatore streaming su piattaforma Internet, superando il modello di trasmissione tradizionale via satellite o digitale terrestre.

I diritti del campionato di Serie A rappresentano un contenuto premium fondamentale per la pay-TV: la loro presenza determina il successo delle offerte commerciali e giustifica investimenti finanziari ingenti da parte degli operatori. Per questo motivo, l’Antitrust sottolinea quanto sia cruciale garantire regole d’asta trasparenti ed eque.

La posizione dell’AGCM: superare l’esclusiva per tutelare i consumatori

L’Autorità evidenzia come i vincoli contrattuali di durata quinquennale rischino di limitare le dinamiche competitive se abbinati a licenze strictly esclusive. Per evitare distorsioni del mercato, l’Antitrust suggerisce alcune linee guida chiave:

  • Eliminazione o riduzione delle esclusive: incentivare formule di co-esclusiva o pacchetti con eventi condivisi tra più emittenti.
  • Offerte in concorrenza e non complementari: evitare che l’utente debba sottoscrivere più abbonamenti separati per seguire la propria squadra, stimolando la competizione tra operatori sullo stesso prodotto.
  • Sviluppo del mercato all’ingrosso (wholesale): favorire l’accesso ai contenuti anche a soggetti non verticalmente integrati o tramite la vendita diretta con il supporto delle piattaforme tecniche esistenti.

Pacchetti e Decreto Melandri: servono criteri più precisi

Uno dei punti critici evidenziati dall’AGCM riguarda la composizione dei pacchetti gara definiti dalle Linee Guida della LCA. L’Autorità ritiene che le attuali indicazioni siano troppo generiche.

L’equilibrio di un pacchetto non si calcola unicamente sul numero di partite o di lotti disponibili, ma deve tenere conto di fattori qualitativi fondamentali:

  1. L’appetibilità delle squadre coinvolte nei singoli match.
  2. Le fasce orarie di trasmissione.
  3. Il grado di attrazione degli specifici eventi per la platea degli utenti.

Per queste ragioni, l’AGCM richiede che negli inviti ad offrire vengano introdotti criteri di maggior dettaglio, idonei a garantire pacchetti qualitativamente equivalenti, capaci di innescare una reale competizione su prezzi, qualità del servizio e innovazione tecnologica.

Trasparenza nelle offerte e criteri di esclusione

Sebbene l’impianto generale delle regole di gara non presenti criticità strutturali, emergono aspetti che richiedono una maggiore precisione nella stesura degli inviti a offrire.

In particolare, con riferimento ai criteri di selezione delle offerte:

  • Controllo societario: È confermata l’ammissibilità dell’esclusione per i soggetti legati da rapporti di controllo, inclusi i casi di controllo di fatto.

  • Collegamento decisionale: Viene ritenuto indispensabile estendere l’esclusione a tutte le situazioni di collegamento societario in cui due distinte offerte risultino riconducibili a un unico centro decisionale, garantendo così la reale indipendenza della gara.

Durata dei contratti ed esclusiva: il nodo dei cicli pluriennali

Il punto centrale delle osservazioni riguarda la durata dei cicli di commercializzazione e la gestione delle esclusive. Secondo l’Autorità, l’assegnazione di pacchetti in esclusiva per periodi superiori ai tre anni rischia di penalizzare il mercato, con impatti negativi sia sulla qualità dei servizi sia sull’equilibrio competitivo.

Per favorire un contesto più dinamico, la Lega Serie A è invitata a superare i vincoli d’esclusiva pluriennali, promuovendo una competizione basata su:

  1. Prezzo: Tariffe più accessibili e competitive per gli utenti finali.

  2. Qualità del servizio: Maggiore spinta all’innovazione tecnologica e alla fruibilità delle trasmissioni.

I benefici per consumatori e Lega Calcio

Un modello di trasmissione non esclusivo e maggiormente frammentato porta vantaggi bilaterali:

  • Per i tifosi: Riduzione dei costi di abbonamento e maggiore scelta tra le piattaforme.

  • Per la Lega Serie A: Possibile incremento della redditività stagionale grazie alla creazione di pacchetti d’interesse per un numero più ampio di broadcaster.

In conclusione, qualora la Lega intenda procedere con la vendita dei diritti per cicli superiori al triennio, la gara dovrà necessariamente prevedere la rimozione dell’esclusiva su ampie porzioni di licenze.Serie A diritti scommesse

I riferimenti al betting

“le Linee Guida definiscono i criteri in materia di formazione dei seguenti pacchetti di diritti destinati al territorio nazionale: (i) pacchetti esclusivi; (ii) pacchetti non esclusivi; (iii) pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, inclusi i social media; (iv) pacchetti di diritti radiofonici; (v) pacchetti destinati alla commercializzazione dei diritti di c.d. betting, dei dati relativi alle competizioni, in ogni modo acquisiti, e dei diritti connessi ai c.d. prediction markets, nonché dei diritti connessi a tecnologie di futura invenzione. Per quanto riguarda il mercato internazionale, non oggetto esplicitamente delle presenti Linee Guida, le stesse sottolineano ad ogni modo che la LCA definirà liberamente le modalità di commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione”, si legge nel provvedimento.

“La Lega Calcio Serie A si riserva anche di commercializzare, tra gli altri, i diritti di betting, i dati relativi alle competizioni, nonché i diritti connessi ai c.d. prediction markets, e a eventuali successive evoluzioni, e quelli connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle competizioni organizzate dalla LCA. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della stessa LCA”, aggiunge.

“Quanto al tema dei diritti accessori, un operatore ha sottolineato, con particolare riferimento ai dati relativi alle competizioni e ai diritti connessi ai c.d. prediction markets, di cui la LCA si riserva la commercializzazione, la necessità di una maggiore chiarezza circa il perimetro di tale riserva in termini di ampiezza dei margini di sfruttamento di tali diritti, escludendo ad esempio i dati statistici tradizionalmente inclusi nei pacchetti di diritti principali e comunque necessari alle attività editoriali degli assegnatari. Con particolare riferimento ai diritti di betting, un operatore ha sottolineato come sia auspicabile chiarire che tali diritti non includeranno la trasmissione in modalità video delle partite sul territorio italiano, al fine di evitare di pregiudicare il valore, dal punto di vista dell’aggiudicatario, del pacchetto di diritti principali in Italia”, continua.

“Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell’invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato e/o del relativo contratto di licenza, del Regolamento Produzioni Audiovisive, del Regolamento Interviste e accesso agli impianti sportivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse“, prosegue. cdn/AGIMEG