All’esame delle commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone”.
Francesca Ghirra (AVS), nel premettere che il proprio gruppo intende presentare un numero più ampio di proposte emendative per l’esame in Assemblea, ha evidenziato che, “l’emendamento Piccolotti 7.4, di cui è cofirmataria, è volto, in primo luogo, a prevedere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per definire i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica necessaria per consentire l’attuazione dei provvedimenti di disabilitazione, di cui all’articolo 2 del provvedimento. Inoltre, la medesima proposta emendativa provvede ai costi della piattaforma tecnologica attraverso i proventi derivanti dal gioco, anziché farli gravare su tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, come prevede il testo unificato”.
Nello specifico l’articolo 2 prevede una procedura cautelare e d’urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale), prevedendo un processo accelerato inaudita altera parte in capo all’AGCOM, che ha poteri di intervento e di inibizione dei servizi di trasmissione illegale e dei relativi siti di promozione, attraverso l’adozione di provvedimenti di disabilitazione dei nomi di domini e degli indirizzi IP.
L’emendamento in questione è stato respinto.
Ecco il testo della proposta emendativa:
Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, come quantificati dal decreto di cui al precedente periodo, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sul maggior gettito derivante dall’incremento della misura del prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7.4. Piccolotti, Ghirra.
cdn/AGIMEG