Determina direttoriale ADM: prorogata al 30 giugno 2021 la validità iscrizione elenco Ries

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una determina direttoriale, proroga al 30 giugno 2021 la validità dell’iscrizione effettuata per l’anno 2020 all’elenco Ries, l’albo dei soggetti abilitati alle attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro (Slot e Vlt). Ecco la determina ADM:

“DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (TULPS) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
VISTO l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l’articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del TULPS (da ora Elenco RIES);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;
VISTO il Decreto Direttoriale n.104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi/ADI che dispone, fra l’altro, che i soggetti che intendano mantenere l’iscrizione all’elenco “…devono inoltrare attraverso modalità telematica l’istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell’anno precedente ed il 20 gennaio dell’anno per cui si richiede il rinnovo”;
VISTO l’articolo 27, comma 1, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che “Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli… [istituisce], a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico” come “… titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico” e comma 3, lett. a), b) e c), secondo cui sono obbligati all’iscrizione al Registro, fra gli altri, i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, nonché i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;
VISTO l’articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone la proroga di sei mesi dei termini previsti dall’art. 27 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

CONSIDERATO che, per effetto della proroga dell’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico è conseguentemente rinviato anche il connesso termine per l’abrogazione dell’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i decreti-legge 18 dicembre 2020, n. 172, 5 gennaio 2021, n. 1, 14 gennaio 2021, n. 2, 13 marzo 2021, n. 30 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i DD.PP.CC.MM. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con i quali sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 con il quale, fra l’altro, è prevista la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni di cui, da ultimo, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTA la determinazione direttoriale n. 392274 del 4 novembre 2020 di proroga sino al 30 aprile 2021 della validità dell’iscrizione all’elenco RIES;
VISTE le istanze avanzate dai concessionari per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento e dalle associazioni rappresentative dei gestori e produttori che, nel perdurare della situazione emergenziale e dell’incertezza in ordine alla ripresa delle attività economiche nel settore considerato, sollecitano l’adozione di misure di sostegno allo stesso;
CONSIDERATO che la citata sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, analogamente ai precedenti provvedimenti motivati dalla necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno inciso sulla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento determinandone l’interruzione ovvero, a fasi alterne, penetranti limitazioni, ha condizionato nel corso dell’anno il regolare svolgimento delle attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento creando in molti iscritti all’elenco incertezze circa la possibilità di continuare ad operare nel settore;
RITENUTO opportuno, per tali motivi, rinviare l’obbligo di rinnovo dell’iscrizione all’elenco RIES fino alla data di entrata in vigore del citato Registro unico degli operatori del gioco pubblico, prorogando ulteriormente, pertanto, la validità dell’attuale iscrizione;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La validità dell’iscrizione effettuata per l’anno 2020 all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 30 giugno 2021. Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco, che, in ogni caso, avrà validità sino al 30 giugno 2021.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna”

lp/AGIMEG