Delega Fiscale: via libera del Senato all’articolo sul riordino giochi, ma respinti tutti gli emendamenti

E’ in corso in Aula al Senato il seguito della discussione del ddl n. 797 di delega al Governo per la riforma fiscale, già approvato dalla Camera e collegato alla manovra di finanza pubblica, incardinato nel testo proposto dalla Commissione Finanze e illustrato questa mattina dalla relatrice, senatrice Zedda, su mandato conferitole dalla 6a Commissione Finanze nella seduta di venerdì 28 luglio.

“Al capo IV troviamo l’articolo 15 concernente la disciplina dei giochi”, ha ricordato il Aula la senatrice Zedda. “L’articolo 15, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici”, ha aggiunto.

L’articolo 15 del testo è stato approvato dal Senato. Non approvati invece gli emendamenti presentati all’articolo, che hanno ricevuto parere contrario di Relatori e Governo.

“Qui si parla di entrate attraverso il gioco. Sottolineiamo con gli articoli che proponiamo di tener conto del fatto che molto spesso pensiamo di recuperare il denaro attraverso il gioco e nello stesso spendiamo soldi per le patologie di dipendenza da gioco. E’ necessario prestare attenzione al fine di prevenire questo fenomeno. Va monitorata inoltre l’infiltrazione mafiosa. I nostri emendamenti tendono quindi a porre vincoli e attenzione alla questione della salute e controllare le infiltrazioni mafiose”, ha sottolineato il senatore Magni.

Ecco tutte le votazioni:

15.300 (già 13.1) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: “del contemperamento” fino a: “proventi di attività criminosa”, con le seguenti: “che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d’azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose.”

15.301 (già 13.2) Turco, Croatti

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d’azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»

15.302 (già 13.3) Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino a: «sui giochi» con le seguenti: «della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute». Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».

15.303 (già 13.4) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: “del contemperamento” fino a: “sui giochi” con le seguenti: “della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.” Comma 2 lettera a) sostituire le parole: “a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile” con le seguenti: “a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d’azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile”.

15.304 (già 13.5) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo (D. G. A.) ed il gioco d’azzardo minorile, quali: 1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell’evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale; 2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall’azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell’agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l’utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale; 3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l’acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini. 4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato; 5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro; 6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita; 7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici; 8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività; 9) introduzione dell’obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie; 10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; 11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d’ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18; 13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell’offerta;«

15.305 (già 13.6) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: “a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile” con le seguenti: “a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d’azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile”.

15.306 (già 13.7) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi.”

15.307 (già 13.8) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7)

15.308 (già 13.9) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.309 (già 13.10) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: “quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili.”

15.310 (già 13.12) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l’offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

15.311 (già 13.13) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: “c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l’offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;”

15.312 (già 13.15) Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: “nell’offerta di gioco” aggiungere le seguenti: “e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio”.

15.313 (già 13.16) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco» inserire le seguenti: «e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,».

15.314 (già 13.17) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonchè»

15.315 (già 13.18) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonchè previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell’offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;”

15.316 (già 13.19) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.”

15.317 (già 13.20) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

15.318 (già 13.22) Turco, Croatti

Respinto

Al comma, 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l’attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»

15.319 (già 13.23) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: “e i loro punti di offerta del gioco” con le seguenti: “e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d’azzardo e la ludopatia”.

15.320 (già 13.24) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: “(payout)” inserire le seguenti: “possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d’azzardo e la ludopatia”.

15.321 (già 13.27) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;»

17.302 (già 15.16) Turco, Croatti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».

Ecco il testo integrale dell’articolo sul riordino del settore giochi:

Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il ri­ordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contempera­ mento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del rici­claggio dei proventi di attività criminose. 2. Il riordino di cui al comma 1 è effet­tuato nel rispetto dei seguenti princìpi e cri­teri direttivi: a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tu­ tela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscri­versi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche mi­ nime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparec­chio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investi­ menti effettuati, ad apparecchi che consen­tono il gioco solo da ambiente remoto, fa­centi parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni di­ ciotto; 7) impiego di forme di comunica­ zione del gioco legale coerenti con l’esi­genza di tutela dei soggetti più vulnerabili; b) disciplina di adeguate forme di con­ certazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della di­slocazione territoriale dei luoghi fisici di of­ferta di gioco, nonché del conseguente pro­ cedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risul­tano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati; c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e nu­merica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progres­siva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con conte­stuale identificazione dei parametri sogget­tivi e oggettivi di relativa sicurezza e con­ trollo; previsione che le reti dei concessio­nari della raccolta del gioco a distanza pos­sano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l’erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a di­ stanza e il pagamento delle relative vincite; d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizza­ zioni criminali nell’offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti azien­dali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di gio­chi pubblici e che risultino non rispettare l’obbligo di dichiarazione dell’identità del soggetto indirettamente partecipante; indivi­duazione di limiti massimi di concentra­ zione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della ge­stione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla norma­tiva antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disci­plina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per « partner contrattuali » tutti i soggetti d’im­presa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manuten­zione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto « trasporto valori »); e) estensione della disciplina sulla tra­sparenza e sui requisiti soggettivi e di ono­rabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessiona­rie di giochi pubblici, integrando, ove neces­sario, le discipline settoriali vigenti; f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel ri­spetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie impo­nibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta; riparto tra la fonte regolamen­tare e l’atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condi­zioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; defi­nizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva appro­vazione dell’Agenzia delle dogane e dei mo­nopoli; h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli gio­chi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armo­nizzare altresì le percentuali di aggio o com­penso riconosciute ai concessionari, ai ge­stori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attri­buite a seguito di gare pubbliche e previ­sione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di co­ stanti buone pratiche nella gestione delle concessioni; i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio del­ l’offerta di gioco, di autorizzazioni e di con­ trolli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all’autoriz­zazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sen sibili determinati con validità per l’intero territorio nazionale e della dislocazione lo­ cale delle sale da gioco e dei punti di ven­dita in cui si esercita come attività princi­pale l’offerta di scommesse su eventi spor­tivi e non sportivi, nonché in materia di in­stallazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, co­munque con riserva allo Stato della defini­zione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adot­tate in attuazione della presente lettera; l) revisione e semplificazione della di­sciplina riguardante i titoli abilitativi all’e­sercizio dell’offerta di gioco e divieto di ri­ lascio di tali titoli abilitativi, nonché simme­trica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli piani­ ficati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero del­ l’interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; m) revisione della disciplina dei con­ trolli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia pre­ventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rap­ porto concessorio; riordino del vigente si­stema sanzionatorio, penale e amministra­tivo, al fine di aumentarne l’efficacia dissua­siva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza; n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall’U­nione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certifica­ zione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguar­dante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certifi­cati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in par­ticolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della re­lativa raccolta; o) definizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani an­nuali di controlli volti al contrasto della pra­tica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; p) previsione dell’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono atti­vità di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffu­sione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione; q) previsione di una relazione alle Ca­ mere sul settore del gioco pubblico, presen­tata dal Ministro dell’economia e delle fi­nanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui pro­gressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità. cdn/AGIMEG