E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Sostegni Ter. Il testo prevede che i datori di lavoro di diversi settori, tra cui sale giochi e bingo, che nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 sospendono o registrano una riduzione dell’attività lavorativa sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Introduce, inoltre, misure a favore degli impianti ippici e “in considerazione della grave crisi del settore ippico” è stata aumentata di un’unità il personale dirigenziale del Mipaaf.
Si legge infatti:
Art. 9 bis
Incremento delle risorse per impianti ippici
1. All’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni
di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 870, della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«870. Al fine di garantire il funzionamento degli
impianti ippici di recente apertura, e’ istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023.»
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita’ 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente
con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Art. 7
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
nonche’ in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi
specifici di apprendimento
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della
classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007 indicati
nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono
l’attivita’ lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione
addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ incrementato di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni
di euro per l’anno 2022, 7,6 milioni di euro per l’anno 2023 e 16,1
milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui
all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 7,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 13 milioni di
euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 32;
c) quanto a 20,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 3,1 milioni di
euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA),
di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali
opportunita’ di sviluppo delle proprie capacita’ e uguale accesso al
mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a
partire dalle attivita’ di selezione, e’ garantito senza alcuna forma
di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunita’
mediante modalita’ di esecuzione di prove e di colloqui che
permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia
dell’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo
funzionale e alle necessita’ individuali.
2-quater. Al fine di favorire l’inclusione professionale di persone
con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali,
presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il
responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente
formato in materia di persone con DSA, predisponga l’ambiente piu’
adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale delle
medesime prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle
previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o
comunque che assicurino una tutela non inferiore.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi
2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di
valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi
finalizzati all’esercizio di attivita’ e professioni, nonche’ in
ambito sociale.
Riferimenti normativi
– Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 29 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). – 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e’ stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di
uno o piu’ interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita’ e con unita’ produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita’ dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta’, ai sensi dell’articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell’anno 2019 la riduzione
concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L’esonero e’ autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l’impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita’ produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L’accordo e’ stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu’ presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e’ riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell’accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo’ procedere alla
sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente
non puo’ prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attivita’ di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il
presente comma cessa di avere applicazione per i
trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi all’ultimo periodo utilizzato e’ stabilita una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
a) 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di
uno o piu’ interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.»
«Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). – 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu’ di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta’
bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarieta’
bilaterali alternativi di cui all’articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta’ bilaterali
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l’assegno di
solidarieta’ di cui all’articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu’ di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l’ulteriore prestazione di cui
all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa
di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1°
gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell’attivita’ lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell’attivita’ lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali
ordinarie, e’ riconosciuto con i criteri e per le durate di
seguito indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu’ di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia’
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la
disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all’articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all’unita’ produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione e’ comunque
unica ed e’ rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di
finanziamento del fondo e’ fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu’ di cinque dipendenti. E’ stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori
di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del
presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,
l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede
all’analisi dell’utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta’ di proporre modifiche in
relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
verificate le compatibilita’ finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarieta’
di cui all’articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2022.»
– Si riporta il testo dell’articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: “20 dicembre 2004” e
“30 dicembre 2004”, indicate dopo le parole: “seconda rata”
e: “terza rata”, sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: “31 maggio 2005» e «30 settembre 2005”;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: “30
giugno 2005”, inserite dopo le parole: “deve essere
integrata entro il”, sono sostituite dalle seguenti: “31
ottobre 2005”;
c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: “30
giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre
2005”.
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell’anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.»
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 120, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234(Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell’ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e’
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022, il cui
utilizzo e’ disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.»
– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 8
ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n.
244:
«Art. 2 (Finalita’). – 1. La presente legge persegue,
per le persone con DSA, le seguenti finalita’:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche
attraverso misure didattiche di supporto, garantire una
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialita’;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione
adeguate alle necessita’ formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i
genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi
didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari
durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita’ di sviluppo delle
capacita’ in ambito sociale e professionale.»
Art. 19 bis
Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo
Ministero sono incrementati di una unita’, da destinare
all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, e dall’articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e’ rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A
tal fine e’ autorizzata la spesa di 203.084 euro per l’anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall’anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la
propria pianta organica con uno o piu’ decreti adottati con le
modalita’ di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 203.084 per l’anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2022, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’articolo 1, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nonche’ per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni):
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). – 1. Al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali sono trasferite le funzioni
esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al
medesimo Ministero sono altresi’ trasferite, secondo le
modalita’ di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui,
destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla
Direzione generale per la valorizzazione dei territori e
delle foreste non riferite ad attivita’ di sviluppo,
promozione e valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento
del turismo del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e’ soppresso e i posti
funzione di un dirigente di livello generale e di due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al
Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Presso il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali sono altresi’
istituiti i posti funzione di un dirigente di livello
generale e di due dirigenti di livello non generale nonche’
ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di
livello non generale per soprintendenze, biblioteche e
archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
in 3.592.500 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la
dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali e’ rideterminata nel numero massimo
di ventisette posizioni di livello generale e di
centonovantadue posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo determina il ripristino presso la medesima
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo e’ rideterminata nel numero massimo di undici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale.
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali delle funzioni inerenti al
turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle
relative attivita’, la dotazione finanziaria destinata alle
esigenze di cui all’articolo 4, comma 5, lettera g), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e’ incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione, annui a decorrere
dall’anno 2020.
3-ter. All’onere derivante dal comma 3-bis, pari a
692.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell’organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita’ di cui all’articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell’adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell’ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per
i beni e le attivita’ culturali si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle
competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite
dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali le risorse umane, strumentali e
finanziarie individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con
riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per
il personale del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato,
ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni, nonche’ il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere,
individuato con il provvedimento adottato in attuazione del
decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018. La revoca dell’assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia’
in posizione di comando, rientra nella competenza del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Con
riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento
opera con riferimento alle risorse finanziarie non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle
relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di
conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo
decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche in materia di turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e’
esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
ovvero con successivo decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti
giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in
materia di turismo transitano in capo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e’ incrementata in misura
corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal
Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del
comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell’amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l’assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita’ gia’
previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
provvede alla corresponsione del trattamento economico,
spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio
2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento
economico del personale, compresa la quota del Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli
iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al
personale trasferito e tiene conto delle voci retributive
fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della
remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento
economico avente carattere di premialita’ di cui al Fondo
risorse decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, il numero 7) e’
sostituito dal seguente: “7) Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;” e il numero 12) e’
sostituito dal seguente: “12) Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo;”;
b) all’articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e’
abrogata;
c) all’articolo 34, comma 1, la parola: “quattro” e’
sostituita dalla seguente: “tre”;
d) all’articolo 52, comma 1, le parole: “e
ambientali, spettacolo e sport” sono sostituite dalle
seguenti: “, beni paesaggistici, spettacolo, cinema,
audiovisivo e turismo”;
e) all’articolo 53, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Il Ministero cura altresi’ la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l’Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.”;
f) all’articolo 54, comma 1, la parola: “venticinque”
e’ sostituita dalla seguente: “ventisette”.
14. All’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo”;
b) le parole: “Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo”.
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: “Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo”;
b) le parole: “Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo”.
16. La denominazione: “Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e
regolamentari, la denominazione: “Ministero per i beni e le
attivita’ culturali”. La denominazione: “Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: “Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo”.
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo e’
modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il
turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,
dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 166, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-165. (Omissis).
166. Al fine di garantire l’attuazione delle
prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti
nel settore dell’agricoltura, nonche’ la realizzazione dei
compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di
miglioramento della qualita’ della spesa pubblica e delle
politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di
garantire la piena funzionalita’ del Ministero tramite un
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di
livello generale presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono incrementati di una
unita’, da destinare a funzioni di consulenza, studio e
ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non
generale, e’ rideterminata nel numero massimo di dodici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale. A tal fine e’ autorizzata la spesa di
251.000 euro a decorrere dall’anno 2020.
Omissis.».
– Si riporta il testo dell’articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e
disabilita’):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell’organizzazione dei Ministeri). – 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti
ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
cdn/AGIMEG