Il Decreto Sostegni Bis distribuisce i 40 miliardi di extradeficit messi a disposizione con l’ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento. Per i ristori alle imprese e alle partite Iva colpite dalla crisi sono stanziati oltre 15 miliardi di euro. Nel dettaglio il decreto prevede 11,4 miliardi per i contributi a fondo perduto. Altri 4 miliardi sono destinati al conguaglio di fine anno, basato sulla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. Poi, un fondo da 100 milioni per il 2021 per le attività chiuse, per almeno quattro mesi complessivamente, “nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto”. Ecco il testo del Dossier del Servizio Studi relativo a queste due misure:
Articolo 1
(Contributo a fondo perduto)
L’articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un “ulteriore”
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita
IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del
provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:
presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo
perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto
sostegni (D.L. 41/2021 – L. 69/2021);
non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale
contributo.
I commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a
quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita
IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono
reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7
e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o
compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità
di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno,
beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decretolegge
n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo
spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla
determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai
fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per
l’erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di
erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di
monitoraggio e controllo.
I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o
professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti
(commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di
limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che
si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella
misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21,
rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo
spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il
comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione
della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del
rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta
del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l’istanza può essere
trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10
settembre 2021.Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e
l’indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede
l’applicabilità di talune disposizioni del “decreto sostegni” al contributo in
oggetto mentre il comma 27 specifica che l’efficacia delle misure in esame
è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 28 concerne l’obbligo per le imprese di presentazione di
un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14,
facendo rinvio all’articolo 77.
Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei
commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate
ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021,
eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate
all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi
superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un “ulteriore” contributo a fondo
perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla
data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in
esame), alle seguenti condizioni:
– presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a
fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del
decreto sostegni (D.L. 41/2021 – L. 69/2021); – non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale
contributo.
Il comma 2 specifica che il nuovo contributo a fondo perduto automatico
spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in
base all’articolo 1 del decreto sostegni, ed è corrisposto dall’Agenzia delle
entrate con le seguenti modalità:
mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale
sul quale è stato erogato il precedente contributo;
mediante riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, qualora il
richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Il comma 3 rende applicabili al nuovo contributo, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17,
del decreto sostegni.
Il comma 4 quantifica gli oneri relativi, valutati in 8.000 milioni di euro
per il 2021.
Il comma 29 rinvia all’articolo 77 del provvedimento in esame per la
copertura degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto
automatico nonché degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo
perduto a favore degli operatori economici – stagionali, regolato dai
commi 5-15 (si veda infra).
L’ammontare complessivo degli oneri scaturenti da tali misure è valutato
in 11.400 milioni di euro per il 2021.
L’articolo 1 del decreto sostegni, al comma 1, ha riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA,
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo non spetta (comma 2) ai soggetti la cui attività risulti cessata
alla data di entrata in vigore del decreto sostegni; ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto; agli
enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986; ai soggetti di cui all’articolo
162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via
esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in
intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari
finanziari.
I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In
particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai
soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR),
nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di
beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni,
ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare
medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno
del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i
predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in
assenza dei requisiti di cui al presente comma.
I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di
impignorabilità e il limite del contributo spettante. In particolare, ai sensi del
comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore
dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una
percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019
per il calcolo del contributo spettante. L’ammontare del contributo è
quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del
2020 e quello del 2019 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e
compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro; b) 50% per i soggetti con
ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila
euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi
del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per
i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai
fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello
di attivazione della partita IVA.
Il comma 5-bis specifica che il contributo di cui al comma 1 non può
essere pignorato.
Il comma 6 stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i
soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere
superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo
non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del
rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri
componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore
della produzione netta ai fini dell’IRAP.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle
entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla
compensazione e, in particolare:
il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a
concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a
millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui
all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui
all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (di
cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).
Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del
contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una
istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di
seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da
un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998
delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la
consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.
Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si
rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
emanato il 23 marzo 2021.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può
essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28
maggio 2021.
Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d.
Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di
erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di
controllo.
Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo
n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo
che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia
delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1
(che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti
o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il
comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a
partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle
entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della
dichiarazione annuale IVA.
Il comma 11 dispone, innanzitutto, l’abrogazione del contributo a fondo
perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del D.L. n. 137 del
2020 (c.d. Ristori – L. n. 176 del 2020). Inoltre, il comma circoscrive il
contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei
centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano
registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero
almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si
esclude dall’applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.
Il comma 12 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a
9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, nonché l’indicazione
della relativa copertura finanziaria.
I commi da 13 a 17-bis disciplinano le condizioni per fruire di talune
misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è
necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle
Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti
temporanei di importo limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si
trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di
liquidità. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR
per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31
dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in
difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle
microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle
imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori
dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati
membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti,
non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha
comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. L’aiuto è
concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di
imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno
il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensità di aiuto non supera
il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole
imprese, per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non
coperti. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 10 milioni di EUR per
impresa. Il comma 17-bis, infine, consente di versare, per l’anno 2021, le
somme affidate all’agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la
cosiddetta “compensazione straordinaria” con i crediti debitamente
certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture,
appalti e servizi, anche professionali. Il comma 5, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente
colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un
contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3,
a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o
professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il
riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41
del 2021, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3,
potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato
ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o
riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai
sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai
sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del
contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto
a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito
all’istanza stessa.
Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta (comma 6):
– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge,
– agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli
ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei
comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità
montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo
articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell’attività
commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali
da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
– ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
I commi 7 e 8 specificano le condizioni per accedere al contributo.
In particolare, ai sensi del comma 7 il contributo spetta esclusivamente
ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato
TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di
cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui
all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di
euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in
vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019.
Ai sensi del comma 8, il contributo spetta a condizione che l’ammontare
medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al
31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i
predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il comma 9 specifica le modalità di calcolo dell’ammontare del
contributo di cui al comma 5 per i soggetti che hanno beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del
2021. La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non
superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il comma 10 riguarda invece i soggetti che non hanno beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del
2021, per i quali l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale
alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non
superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a
5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il comma 11 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo
di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.
Il comma 12 chiarisce che il contributo di cui al comma 5:
non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui
redditi;
non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia
delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla
compensazione e, in particolare:
il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali,
fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a
millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui
all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui
all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000; il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta
(di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).
Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del
contributo di cui al comma 5 da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo
che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della
sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato
di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche
da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del
1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la
consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini
della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione
delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di
ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo
32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997,
nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.
Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12,
si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che
individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle
comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21 -bis
del decreto-legge n. 78 del 2010, l’istanza può essere presentata
esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo
trimestre 2021.
Il comma 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 5 a 13, valutati in 3.400 milioni di euro per
l’anno 2021.
Il comma 15 stabilisce che, ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a
13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Si rammenta che il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del
decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento
alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle
attività di controllo. Si rammenta che l’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del
2021 disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate
dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione
della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo
limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”)
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e successive
modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo
limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si trovano di fronte a
un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L’importo
complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L’aiuto –
che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può
essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre
2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle
piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti
nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è
prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell’agricoltura,
della pesca e dell’acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma
di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono
prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti
delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la
sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. L’aiuto è concesso
entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel
periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di
imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno
il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensità di aiuto non supera
il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole
imprese, per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non
coperti. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 10 milioni di EUR per
impresa1.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il comma 16 riconosce un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o
professione ovvero producono reddito agrario.
Il contributo non spetta (comma 17):
ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021),
agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli
ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei
comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle
associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità
montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo
articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell’attività
commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie
locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di
enti privati di previdenza obbligatoria.
ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
I commi 18 e 19 specificano le condizioni per accedere al contributo.
In particolare, ai sensi del comma 18 il contributo spetta esclusivamente
ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato
TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di
cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui
all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di
euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in
vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019. Ai sensi del comma 19, il contributo spetta in presenza di un
peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita
nell’esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo
sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari
o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
I commi 20 e 21 stabiliscono, rispettivamente, le modalità di calcolo e il
limite del contributo spettante.
In particolare, ai sensi del comma 20, l’ammontare del contributo è
calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla
differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31
dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai
sensi delle disposizioni ivi indicate.
Si tratta dei contributi riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi
delle seguenti disposizioni:
articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”),
articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto
agosto”),
articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(“decreto ristori”),
articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (concernente il
contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di
ristorazione),
articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“decreto sostegni”).
Sono altresì scorporati dalla base di calcolo i contributi riconosciuti ai
sensi del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
Si veda, al riguardo, il box “Precedenti interventi relativi alla
concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici”.
Il comma 21 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo
di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro. Il comma 22 chiarisce che il contributo di cui al comma 16:
non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui
redditi;
non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia
delle entrate.
A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla
compensazione e, in particolare:
il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a
concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a
millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui
all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito
dalla legge n. 122 del 2010);
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui
all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000; il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (di
cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).
Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del
contributo in oggetto da parte dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che a
tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica,
una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi da 16 a 20.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della
stessa.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche
da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del
1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la
consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.
Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, si rinvia. Tale provvedimento, specifica la disposizione in esame,
deve fornire l’individuazione dei campi relativi alla dichiarazione dei redditi
relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre
2020, nei quali sono indicati i risultati economici di esercizio. Il comma 24 stabilisce che il contributo può essere richiesto solo se la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre
2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Il comma 25 destina al contributo in esame 4.000 milioni di euro e reca
l’indicazione della relativa copertura finanziaria, a cui si provvede:
quanto a 3.150 milioni con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del
decreto-legge n. 41 del 2021, già nella disponibilità della contabilità
speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate
quanto a 850 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 (Disposizioni
finanziarie).
L’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 41, richiamato dal comma 25 in
commento, dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dalla
disciplina del contributo a fondo perduto ivi prevista. Esso stabilisce che a
parziale copertura di quell’onere si provveda mediante corrispondente
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia
delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto
dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. Quest’ultimo estende il
contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto
ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e,
ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina
dell’IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 al decreto n. 137.
Il comma 26 rimanda alle disposizioni dell’articolo 1, comma 9 del
decreto-legge n. 41 del 2021 (“decreto sostegni”), con riferimento alle
modalità di erogazione del contributo in oggetto, al regime sanzionatorio
e alle attività di controllo. Tale comma 9 rimanda, a sua volta, alle
disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge n. 34
del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).
Inoltre, il medesimo comma 26 prevede che ai contributi in questione si
applichino le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del citato
decreto-legge n. 41, recanti la disciplina inerente alle condizioni per fruire
di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per
le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. In base al comma 27, l’efficacia delle suddette misure è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE.
L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la relativa procedura. Lo
Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima
che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione
attestante il rispetto di talune condizioni previste dal «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19» (comma 28)
Il comma 28 novella l’articolo 1, comma 14, del decreto sostegni (D.L.
n. 41/2021), introducendovi la specifica disposizione che obbliga le imprese
a presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano
l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo
limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni. In particolare, il comma 13 dell’articolo 1 del decreto sostegni ha elencato
una serie di misure di aiuto alle imprese per le quali rilevano le condizioni e
i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Il comma 14 del medesimo articolo ha previsto che i predetti aiuti fruiti alle
condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e
14, facendo rinvio all’articolo 77.
Il comma 30 prevede che, previo accertamento disposto con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate
ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse
non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del
2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono
destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché
ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10
milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo
periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei
contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 o di cui ai
commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione
dell’ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento
necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 2
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
L’articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche
obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il
1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il
sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2021. I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure
di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo
perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello
sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della
misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.
L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche
chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per
sostenere le attività rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo
intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto
stesso.
La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato con disposizioni di rango
primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-
19. Il decreto stabilisce altresì le modalità di adozione delle misure, prevedendo
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le
misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere
contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e
urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell’adozione dei d.p.c.m. e
con efficacia limitata fino a tale momento (articolo 2).
Per una descrizione della successione di limitazioni adottate, si rinvia alla
scheda relativa all’articolo 10 del decreto-legge 2021, n. 41.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in
esame, quindi all’interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, nei
limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il
medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione
della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
Il comma 2 fa riferimento ai “Ministeri” dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze, mentre appare più corretto il richiamo ai
“Ministri” che adottano o concertano il decreto da emanare.
Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate
per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto
concessi:
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame.
Entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore
di soggetti con partita IVA attiva.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 riconosce un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA il cui fatturato
medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
all’ammontare medio mensile del fatturato del 2019. L’entità del contributo
varia a seconda dell’ammontare dei ricavi del beneficiario. L’onere
finanziario è stato valutato pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021. Si
rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo
contenuto.
L’articolo 1 del decreto in esame prevede un ulteriore contributo – nella
misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – per un onere
complessivo ulteriore pari a 8.000 milioni di euro. Anche in questo caso si
rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo
contenuto.
Ai sensi del comma 3, i contributi sono concessi nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni, per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web.
Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria, cui si provvede con le
risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio.
cdn/AGIMEG