“Al fine di sostenere gli operatori economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, l’articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, introduce un nuovo contributo a fondo perduto così articolato: 1) “automatico” (commi da 1 a 4), ovvero una replica automatica del fondo perduto percepito ai sensi dell’art. 1 del d. l. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni)1; 2) “alternativo” (commi da 5 a 15), con un diverso arco temporale di valutazione del requisito del calo di fatturato rispetto al fondo perduto del decreto Sostegni; 3) “a conguaglio” (commi da 16 a 27) avente una finalità perequativa, nel quale in luogo del “calo di fatturato”, si considera il “peggioramento del risultato economico d’esercizio” del 2020 rispetto al 2019. Tra le criticità si evidenzia, in relazione all’ultima fattispecie che al fine di ottenere tale contributo i soggetti interessati presentano (anche tramite intermediario abilitato), una istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, che sarà definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala, a tal proposito, che la disposizione non tiene conto del principio contenuto nello Statuto del Contribuente per cui non si possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore. Altro aspetto criticabile è condizionare la possibilità di accesso al fondo perduto “a conguaglio” alla presentazione anticipata (entro il 10 settembre 2021) della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Tale scelta non tiene conto delle difficoltà operative, connesse al periodo emergenziale, che imprese e professionisti stanno vivendo. Infine, si segnala che: – il comma 28 introduce un ulteriore onere richiedendo una autodichiarazione del rispetto delle condizioni UE sugli aiuti di Stato per emergenza COVID-19; – l’efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 dell’articolo in commento è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea”. E’ quanto sottolineato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in audizione sul Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.C. 3132). cdn/AGIMEG