Decreto riordino sistema nazionale riscossione in Gazzetta Ufficiale: “Concessionari del gioco pubblico tenuti alla resa del conto. Esclusi invece dall’obbligo quando la base imponibile dell’imposta è determinata dalla differenza fra raccolta e vincite”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”.

All’articolo 17, disposizioni in materia di resa del conto che riguardano anche il settore del gioco.

“I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l’attivita’ svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell’adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, e’ l’amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.

L’Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.entrate tributarie mef soldi euro

Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari e’ centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest’ultimo e’ tenuto alla resa del conto. I concessionari per l’esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell’imposta e’ costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto”, si legge nel testo. cdn/AGIMEG