Decreto Omnibus: il testo arriva alla Camera. Misure anche per l’ippica e per investimenti pubblicitari di società sportive

Il Decreto Omnibus, dopo il via libera del Senato, approda a Montecitorio. Nel testo le modifiche alla disciplina in materia IVA per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita e il credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole al testo. Via libera anche dalla XIII Commissione Agricoltura: “La XIII Commissione Agricoltura, preso atto, con favore, per quanto di competenza, che il provvedimento contiene disposizioni particolarmente rilevanti per il comparto primario, intervenendo sull’emergenza legata al diffondersi della peste suina, introducendo l’IVA al 5 per cento per le cessioni dei cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nonché sulle finalità che possono perseguire le società a partecipazione pubblica che abbiano come oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli, esprime parere favorevole”.

Nello specifico, “L’articolo 4, come modificato in sede referente, ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024″.

“Normativa vigente. L’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha istituito per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno. Successivamente, la medesima agevolazione concernente gli investimenti pubblicitari è stata estesa dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 a quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. La norma, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, estende il credito di imposta, come determinato dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 15 novembre 2024. Per l’attuazione della misura agevolativa in argomento, è disposta l’autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di limite di spesa e, ai relativi oneri di pari importo per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione, prevenzione e diagnosi di infezione da Covid19 sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (rispondenti a taluni requisiti). La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022 dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022. Per compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal predetto onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (comma 1). La norma definisce altresì i requisiti che devono soddisfare le spese di investimento in campagne pubblicitarie (comma 2): – importo complessivo dell’investimento non inferiore a 10.000 euro rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche; – ricavi14 dei citati enti destinatari relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, tale requisito non trova applicazione); – certificazione dello svolgimento di attività sportiva giovanile. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, è prevista la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Dalla misura agevolativa in argomento rimangono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 199115 (comma 3). La norma disciplina inoltre le modalità di concessione del contributo, stabilendone la fruibilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa istanza presentata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 4). Si prevede che la concessione del credito d’imposta avvenga ai sensi della normativa europea relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis16 (comma 5). Si definisce la tipologia di spesa che conferisce titolo per usufruire della misura agevolativa in argomento, precisando che il corrispettivo sostenuto rappresenta spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e ne dispone la forma di pagamento17 (comma 6). Infine, la norma prescrive la trasmissione mensile, da parte del Dipartimento per lo sport al Ministero dell’economia e delle finanze, delle informazioni relative ai crediti di imposta riconosciuti al fine di consentire la verifica dell’andamento della spesa complessiva (comma 7). Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della disposizione ribadisce il contenuto della norma, con particolare riguardo all’onere ivi indicato (7 milioni di euro per l’anno 2024), al corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nonché alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari al medesimo importo per l’anno 2024. Il Governo, durante l’esame al Senato, ha affermato che, lo stanziamento relativo all’autorizzazione di spesa di cui ai commi 1-3 risulta congruo sulla base delle stime derivanti dalle precedenti misure. Al riguardo, ha evidenziato che, per gli investimenti pubblicitari effettuati nel terzo trimestre 2023, lo stanziamento risultava essere pari a 1.000.000,00 di euro. Inoltre, il Governo ha rammentato che la clausola di “riproporzionamento” cui al comma 3 prevede che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, la ripartizione tra i beneficiari avvenga in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto, garantendo un principio di equità nell’accesso alla misura in favore di tutti i partecipanti. Inoltre, in merito ai potenziali destinatari della misura, il Governo ha rappresentato che le stime effettuate sulla base dei dati storici consentono di prevedere una platea di beneficiari di circa 1.500 soggetti, mentre si prevedono investimenti effettuati tali da esaurire il plafond a disposizione. Con riguardo ai profili di copertura della norma, il Governo ha ribadito che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 73/20213. Tali risorse in origine erano finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo. Circa l’effettiva disponibilità residua delle suddette risorse, trattandosi di somme trasferite sul bilancio del Dipartimento dello Sport, la competenza a ragguagliare sul punto è rinviata a questo Dipartimento. Inoltre, il Governo ha confermato la disponibilità di risorse per il 2024 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In merito all’esercizio di competenza del credito d’imposta, che fa esclusivo riferimento alla spesa sostenuta nel solo esercizio 2024 per la maturazione del credito, il Governo ha confermato che la registrazione per competenza, in linea con le regole SEC per i crediti pagabili, si riferisce esclusivamente all’anno 2024 e che a tal fine non rileva il meccanismo del saldo e acconto per il pagamento dei tributi. Per quanto attiene, infine, alla trasmissione da parte del Dipartimento dello sport alla Ragioneria generale dello Stato delle informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d’imposta al fine di verificare l’andamento della spesa complessiva, il Governo ha confermato che tale attività di monitoraggio rientra già nei compiti del Dipartimento. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone un’autorizzazione di spesa, pari a 7 milioni di euro per il 2024, che costituisce limite di spesa, finalizzata al riconoscimento di un credito d’imposta fino al 50 per cento degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, destinata alle società sportive professionistiche e alle società e associazioni sportive dilettantistiche, come già previsto dall’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 15 novembre 2024 (comma 1). La norma provvede alla copertura dei relativi oneri (comma 2) e definisce altresì il criterio ripartizione tra i beneficiari del beneficio nell’ipotesi di insufficienza delle risorse (comma 3) nonché le modalità di concessione dello stesso (comma 4), prevedendone il riconoscimento ai sensi della normativa UE sugli aiuti de minimis (comma 5). Viene inoltre precisata la tipologia di spesa per la quale è riconosciuto il credito d’imposta (pubblicità volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o dei servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte) (comma 6). Infine, per consentire la verifica dell’andamento della spesa, è prevista trasmissione mensile delle informazioni sui contributi riconosciuti da parte del Dipartimento dello sport al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 7). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a euro 7.000.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si evidenzia che l’articolo 10, comma 3, del decretolegge n. 73 del 2021 ha istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all’infezione da COVID-19. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022. Al riguardo, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l’altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, del decretolegge n. 73 del 2021, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro. Ciò posto, si osserva che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri18, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro. Ciò premesso, si rammenta che la relazione tecnica aggiornata all’atto del passaggio dell’esame tra i due rami del Parlamento della legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2024 ha evidenziato una capienza residua del suddetto Fondo pari a 12.900.000 euro, ridotto per un ammontare pari a 200.000 euro ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 6 del suddetto decreto. Alla luce di tale quadro, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle necessarie disponibilità nell’ambito del Fondo medesimo. Appare, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all’allocazione delle medesime risorse nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che, per l’anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme. Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame si rileva preliminarmente che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento risulta che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono quantificati in misura pari a quelli indicati in termini di saldo netto da finanziare. Quanto alla riduzione, per l’anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si prende atto della conferma fornita dal Governo, nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica19, della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, e non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare”, si legge nel Dossier sui Profili Finanziari.

Mentre, “L’articolo 5, commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate, a seguito di un emendamento approvato al Senato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita (l’emendamento n. 5.6 riformula il termine originario di “diciotto mesi dalla nascita”), nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere”.

“Le norme, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal Senato, dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge) l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita. A tal fine le norme introducono il numero 1-octies) alla Tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972 (recante l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento). Si evidenzia che il testo iniziale della norma faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita. L’emendamento, approvato dal Senato, che ha modificato il riferimento temporale per l’individuazione della cessione non è intervenuto sulle quantificazioni e sulle coperture. Al minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota, valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il prospetto riepilogativo (riferito al testo iniziale) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Profili finanziari decreto omnibus

La relazione tecnica (riferita al testo iniziale) stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre si è stimata in 1,54 milioni di euro la perdita per l’anno 2024 prevedendo l’entrata in vigore del provvedimento in corso d’anno. La RT espone il procedimento di stima, in base al quale sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all’imponibile delle operazioni al 22 per cento. Inoltre, ai fini della quantificazione, è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. La RT ha tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale e, applicando un differenziale di 17 punti percentuali, ha stimato una perdita di gettito su base annua pari a: – 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale; – 2,39 milioni di euro per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, per i quali si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del 41,97 per cento) La RT afferma che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, presenta la necessaria disponibilità. L’emendamento approvato dal Senato non è corredato di relazione tecnica. Il Governo, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato, ha specificato che le cessioni ad aliquota del 22 per cento, sia per il regime speciale che per quello normale, relative al codice ATECO 01.43.00, sono state desunte dalle relative dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2022 ed ammontano, rispettivamente, a 4.060.991 euro e 33.471.000 euro. Per quanto riguarda gli effetti attribuibili al regime speciale, questi si ottengono moltiplicando il differenziale di aliquota di 17 punti all’imponibile di 4.060.991 (per un valore pari a 0,69 milioni di euro). Per quanto riguarda, invece, gli effetti attribuibili al regime normale, la quota destinata ai consumatori finali è ottenuta rapportando il totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali (VT1_3) al totale delle operazioni imponibili (VT1_1): 63.883.327/26.812.530 = 41,97 per cento. Applicando la percentuale verso consumatori finali e il differenziale di aliquota al totale delle operazioni al 22 per cento, per il regime normale si ottiene un ammontare di circa 2,39 milioni di euro (33.471.000 * 41,97 per cento * 17 per cento = 2,388 milioni di euro). In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita (il testo iniziale faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita). Il minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota è valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. In proposito, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla RT e dalla Nota del Governo del 26 settembre 2024, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione: considerato tuttavia che tali documenti sono riferiti al testo iniziale della norma (che faceva riferimento alle cessioni entro i diciotto mesi dalla nascita) laddove il testo emendato, ora in esame, fa riferimento alle cessioni entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla nascita, andrebbe acquisita conferma della perdurante validità delle stime riferite al testo iniziale. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 5 fa fronte agli oneri, in termini di minori entrate, derivanti dall’attuazione del comma 4, valutati in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità”, aggiunge il dossier sui Profili Finanziari. cdn/AGIMEG