Decreto Omnibus: no a emendamenti su tassazione premi scommesse ippiche e divieto credito d’imposta per investimenti in pubblicità su piattaforme che promuovono gioco d’azzardo

E’ atteso domani in Aula al Senato il ddl di conversione in legge del d-l n. 113/2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, attualmente all’esame delle Commissioni riunite 5a Bilancio e 6a Finanze dove il provvedimento è stato incardinato mercoledì 4 settembre con la relazione del Presidente Calandrini.

E’ stata accantonata la proposta emendativa del Movimento Cinque Stelle per non concedere il credito di imposta, riservato a leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco.

Ritirato l’emendamento Lega sulla tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli. Accantonato l’emendamento FdI che trattava lo stesso argomento.

Accantonato anche l’emendamento Damiani (FI) che interveniva sul divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

4.4

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice (M5S)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta.

6.0.27

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto (LSP-PSd’Az)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“6-bis. (Tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 30 per cento e per quella a “distanza” al 34 per cento.
  2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al 24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.” 

5.0.5

De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso (FdI)

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ippica)

    1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal primo gennaio 2025, il prelievo dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per quella a distanza al 34 per cento.
    2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare, la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell’anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per quella a distanza al 24 per cento.
    3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

4.5

Damiani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse.»

cdn/AGIMEG