Decreto Omnibus: no a credito di imposta per imprese che promuovono gioco. Prelievi tassazione scommesse ippiche online e fisiche. Tutti gli emendamenti

Prosegue nelle Commissioni riunite 5a Bilancio e 6a Finanze del Senato l’esame del ddl di conversione in legge del d-l n. 113/2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, avviato mercoledì 4 settembre con la relazione del Presidente Calandrini. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle 12 del 13 settembre. Il ddl è atteso in Aula dal 24 settembre.

Nello specifico, tra gli emendamenti presentati al testo alcuni riguardano il settore del gioco e quello dell’ippica. Alcuni senatori del Movimento Cinque Stelle hanno avanzato una proposta emendativa per non concedere il credito di imposta, riservato a leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco. Dalla Lega e da Fratelli d’Italia due emendamenti riguardanti la tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli.

Ecco tutti gli emendamenti presentati:

4.4

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice (M5S)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta.

6.0.27

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto (LSP-PSd’Az)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“6-bis. (Tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 30 per cento e per quella a “distanza” al 34 per cento.
  2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al 24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.”

5.0.5

De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso (FdI)

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal primo gennaio 2025, il prelievo dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per quella a distanza al 34 per cento.
  2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare, la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell’anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per quella a distanza al 24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

cdn/AGIMEG