Decreto Milleproroghe: ecco tutti gli emendamenti sui giochi e le relazioni tecniche presentati da Forza Italia

Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive; ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; proroga di 36 mesi per tutti i giochi con concessione già scaduta o in scadenza; aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi al 23,85 per cento delle somme giocate; sospensione dell’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite. E’ quanto previsto dagli emendamenti di Forza Italia presentati al Decreto Milleproroghe, all’esame delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. “L’attuale emergenza ha determinato la mancanza di liquidità per imprese del gioco legale che garantiscono un gettito erariale pari a circa 7 miliardi di Euro (Dati libro Blu Adm 2019) ed occupano circa 150.000 dipendenti. Al fine di mantenere tali livelli di flusso fiscale ed occupazionali è necessario seppur parzialmente reintegrare la liquidità venuta a mancare”, si legge nella relazione tecnica agli emendamenti. “La chiusura delle attività delle sale giochi disposta già dal Dpcm del 13 ottobre 2020 sta determinando la mancanza di disponibilità degli istituti bancari ed assicurativi al rinnovo delle fidejussioni previste obbligatoriamente dalla convenzione di concessione. Considerato che le garanzie in questione costituiscono un obbligo imprescindibile per gli operatori della filiera appare misura adeguata la sospensione dei termini di scadenza delle medesime”, viene sottolineato ancora. “Tenuto conto del fatto che l’attività di intrattenimento in pubblico è allo stato attuale del tutto sospesa, nonché del carattere di stagionalità della quasi totalità degli esercizi commerciali del settore, si ritiene necessario concedere, per il 2021, la possibilità di versare l’IVA forfettaria connessa all’ISI un tempo sufficiente a ottenere ricavi necessari al pagamento dell’imposta”, si sottolinea. Ecco gli emendamenti di Forza Italia e le relative Relazioni Tecniche:

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Nota illustrativa e relazione tecnica

La suprema Corte di Cassazione con Sentenza n° 23418-20 ha disposto la piena legittimità dei Lodi Arbitrali Ippici. Nel 1998, con il DR n.169 si sono stabilite le “quote di prelievo “‘ destinate all’UNIRE (ora MIPAF), da applicare sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano inoltre previsto l’obbligo di versare un “minimo garantito annuo”, indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita.

Per effetto delle mutate condizioni di mercato, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il “minimo garantito”, lamentando i danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali; ritardo nell’avvio dei sistemi di scommessa a quota fissa; ritardo nell’avvio della raccolta per via telefonica e telematica). I concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del MEF del MIPAAF e dei Monopoli.

Con il comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge n.16 del 2012 si è previsto che venissero definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell’economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico

Con questa proposta si definiscono i contenziosi in essere scaturiti dalle domande di lodo arbitrale promosse dalle agenzie di scommesse ippiche.  Si tratta di un contenzioso che comporta un onere per lo Stato, compresi interessi e rivalutazione monetaria, di 266 milioni

Con la norma che si propone, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscono  in via transattiva, il contenzioso in essere stipulando un accordo con i ricorrenti che a seguito del contestuale pagamento del capitale rinuncino alla rivalutazione monetaria e interessi.

Relazione tecnica

I debiti delle Agenzie per “quote di prelievo”, che devono essere versate, sono pari a 161 Ml€.

Le somme complessivamente dovute per lodi arbitrali ammontano per il solo capitale senza interessi e rivalutazione a circa 209,5 Ml€.  La transazione avrà i seguenti effetti sul Bilancio:

AVERE: 161,0

DARE: 209,5

DIFFERENZA  48.5

La copertura è effettuata sul fondo cashback per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. I rimborsi sono commisurati ai volumi ed alla frequenza degli acquisti. Tale Fondo “cashback” è stato rifinanziato per 1.750 milioni da utilizzare nel 2021, dall’art. 73 del decreto n.104 del 2020 (dl “Agosto”)

 

Articolo 3

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis

(Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati)

  1. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall’art. 69 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l’indizione e lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all’attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.
  2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificate dall’art. 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell’anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d’affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d’affari mensile eccedentario rispetto all’anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all’effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell’obbligazione fiscale.
  4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

 

Articolo 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all’art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri i cui al presente comma, nel limite di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”

D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

L’attuale emergenza ha determinato la mancanza di liquidità per imprese del gioco legale che garantiscono un gettito erariale pari a circa 7 miliardi di Euro (Dati libro Blu Adm 2019) ed occupano circa 150.000 dipendenti. Al fine di mantenere tali livelli di flusso fiscale ed occupazionali è necessario seppur parzialmente reintegrare la liquidità venuta a mancare per effetto degli investimenti sostenuti ed imposti dall’art. 1 comma 731 della Legge 160/2019 cui si è aggiunto l’impatto delle misure di contenimento derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.

 

Articolo 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti che svolgono attività di impresa individuata con i seguenti codici Ateco 92.00.02, 93.29.30 e 32.40.10 è riconosciuto un contributo calcolato applicando una percentuale del 100% alla differenza di fatturato fatto registrare nell’anno 2020 rispetto a quello fatto registrare nell’anno 2019. Agli oneri i cui al presente comma si provvede, nel limite di 1.000 milioni di euro si provvede per l’anno 2021, mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”

D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

L’attuale emergenza ha determinato la mancanza di liquidità per imprese del gioco legale che garantiscono un gettito erariale pari a circa 7 miliardi di Euro (Dati libro Blu Adm 2019) ed occupano circa 150.000 dipendenti. Al fine di mantenere tali livelli di flusso fiscale ed occupazionali è necessario seppur parzialmente reintegrare la liquidità venuta a mancare per effetto delle misure di contenimento del Covid-19. Il Decreto Legge 137/2020 come successivamente modificato in questo senso ha garantito esclusivamente un ristoro del 100% rispetto al contributo riconosciuto dal D.L. 34/2020 che risulta inadeguato rispetto ad un calo di fatturato che recentemente la Cgia di Mestre ha quantificato tra il 40 ed il 46% rispetto all’anno 2019.

 

Articolo 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.”

 D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

La chiusura delle attività delle sale giochi disposta già dal Dpcm del 13 ottobre 2020 sta determinando la mancanza di disponibilità degli istituti bancari ed assicurativi al rinnovo delle fidejussioni previste obbligatoriamente dalla convenzione di concessione di cui all’art. 14-bis comma 4 del Dpr 640/72 stante l’attuale situazione di incertezza che grava sul settore. Considerato che le garanzie in questione costituiscono un obbligo imprescindibile per gli operatori della filiera appare misura adeguata la sospensione dei termini di scadenza delle medesime al fine di consentire, al termine dell’emergenza sanitaria, la ripartenza di un settore che nel 2019 ha garantito circa sette miliardi di Euro di gettito erariale. La norma non implica incremento di spesa per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti di cui all’art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l’anno di imposta 2020, è prorogato per l’anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data dell’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri i cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”

 D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

L’enorme contrazione delle attività derivante dall’applicazione delle misure di contenimento del Covid-19 ha determinato la riduzione dei ricavi delle aziende che si sono nella maggior parte trovate impossibilitate o comunque in grande difficoltà nell’adempiere al versamento dell’imposta sugli Intrattenimenti anche in considerazione della chiusura degli esercizi di installazione degli apparecchi. La situazione di eccezionale emergenza che interessa l’intero territorio nazionale giustificano la riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta in questione. Tenuto conto del fatto che l’attività di intrattenimento in pubblico è allo stato attuale del tutto sospesa, nonché del carattere di stagionalità della quasi totalità degli esercizi commerciali del settore, si ritiene necessario concedere, per il 2021, la possibilità di versare l’IVA forfettaria connessa all’ISI un tempo sufficiente a ottenere ricavi necessari al pagamento dell’imposta.

 

Articolo 3

Dopo L’articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di giochi)

  1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
  2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
  3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.
  4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.” D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

La situazione di emergenza attuale non rende possibile la programmazione e la previsione di un equilibrio finanziario per le concessioni da mettere a gara cosicche’ appare congrua una proroga di trentasei mesi del loro termine di scadenza nonché un differimento del termine per l’indizione dei nuovi bandi.

 

 

Articolo 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri i cui al presente comma valutati in 1.200 milioni di euro per l’anno 20221 e 1.500 milioni per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

 D’ATTIS, MULE’, D’ETTORE, CATTANEO, RUGGIERI

Relazione

L’attuale emergenza ha determinato la mancanza di liquidità per imprese del gioco legale che garantiscono un gettito erariale pari a circa 7 miliardi di Euro (Dati libro Blu Adm 2019) ed occupano circa 150.000 dipendenti. Al fine di mantenere tali livelli di flusso fiscale è necessario adottare misure che garantiscano al settore, chiuso praticamente per sei mesi nell’anno 2020, la possibilità di ripartire garantendo comunque la continuità delle entrate erariali in quanto il gettito con l’aliquota proposta sarebbe comunque pari a circa 4 mld e 800 milioni per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a del Tulps (quasi pari al gettito del 2019). cdn/AGIMEG