Decreto sul green pass e la sicurezza nei luoghi di lavoro, approvazione definitiva

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (Approvato dal Senato).

Nella parte antimeridiana della seduta, con 453 voti favorevoli e 42 contrari, è stata votata la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Via libera all’ordine del giorno n. 9/3363/93 Meloni con la seguente riformulazione: “a valutare l’opportunità di”. Approvato anche l’ordine del giorno n. 9/3363/12 Caretta con la seguente riformulazione: “a valutare l’opportunità di e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica”. Respinto l’ordine del giorno n. 9/3363/13 Ciaburro. Tutti gli ordini del giorno sottolineavano l’obbligo Green Pass imprescindibile per sale giochi e scommesse. Ecco i testi:

La Camera, premesso che: il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening; il testo in esame estende la fattispecie applicativa certificazione verde COVID19, nota come « Green Pass », già inizialmente disciplinata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disposto la libertà di spostamento nelle regioni cosiddette arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall’infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo; come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; nella fattispecie, il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l’accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga per- correnza, ed altre attività ancora; il testo in esame estende l’utilizzo della certificazione Green Pass, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane, per l’accesso alle attività lavorative, rendendo di fatto obbligatoria la vaccinazione o l’utilizzo di test antigenici ogni 48 ore per poter svolgere la propria attività lavorativa, pena la sospensione della remunerazione ed eventuali provvedimenti disciplinari ove applicabile; l’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l’utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive l’assoluto divieto di discriminazione nei confronti dei soggetti non sottoposti a vaccinazione rispetto a quelli sottoposti a vaccinazione; in ogni caso, lo strumento del cosiddetto tampone rapido si sta dimostrando un presidio essenziale per garantire il tracciamento di quella parte della popolazione non sottoposta a vaccinazione; alla luce di questi elementi, dato che il Green Pass è uno strumento fondamentale per poter consentire l’esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l’andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di Green Pass, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953; il costo relativo ai tamponi effettuati mediamente da un lavoratore medio può superare i 180 euro mensili, i quali possono ad ogni modo gravare sul bilancio delle famiglie, men che meno in questa contingenza economica di elevata gravità, impegna il Governo: a valutare l’opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di: agganciare la durata del calmieramento dei prezzi legato alla somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, di cui al citato decreto-legge n. 105 del 2021, al termine dello stato di emergenza ed al termine della vigenza dell’obbligatorietà di certificazione verde Green Pass; garantire in ogni caso l’accesso alla certificazione verde Green Pass anche mediante la somministrazione di test antigenici rapidi; disporre un ulteriore calmieramento per la somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, tale da poterne garantire l’accesso a prezzo di fabbrica, unicamente a studenti e lavoratori ed ogni altra categoria sulle quali ricada l’obbligo di certificazione verde Green Pass per l’esercizio di attività fondamentali quale studio o lavoro.

9/3363/12. Caretta, Ciaburro.

La Camera, premesso che: il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening; con il testo in esame si estende l’applicazione della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) all’accesso presso i luoghi di lavoro, estendendo la disciplina in vigore che ha reso il possesso di Green Pass imprescindibile per tutta una serie di attività, tra cui l’accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga per- correnza, ed altre ancora; attualmente l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro ha validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con una potenziale proroga nel primo trimestre 2022; nell’ambito delle normative applicative circa i protocolli sanitari e l’utilizzo di Green Pass negli istituti scolastici ed universitari, è stato disposto l’obbligo di Green Pass per gli studenti universitari, con eventuale pagamento del tampone rapido a carico dell’interessato; come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; l’obbligo di Green Pass per studenti è stato esteso anche a tutti gli studenti di età pari o superiore 15 anni se coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro, anche solo relativamente a corsi di formazione o attività di volontariato; l’alternanza scuola-lavoro è attività obbligatoria per gli studenti di scuola superiore di secondo grado, creando di fatto un costo ulteriore ed implicito nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, in quanto non sono previsti tamponi gratuiti e gli istituti scolastici non dispongono delle risorse economiche per accollarsene i costi; si crea dunque la situazione di fatto per cui anche se non è previsto l’obbligo di Green Pass per gli studenti delle scuole superiori, dato che gli alunni del triennio finale sono obbligati a possedere la certificazione per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, tale obbligo è di fatto vigente; al momento, in Unione europea, non esiste parere unanime circa un eventuale obbligo vaccinale per i cittadini di età inferiore ai 18 anni, predisponendo eventuali campagne unicamente per soggetti a rischio; con parere della Settima Commissione Istruzione del Senato della Repubblica è stato richiesto di prevedere tamponi gratuiti per gli studenti soggetti a obbligo per via dello svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro ed annesse attività accessorie; è evidentemente impossibile per gli istituti scolastici corrispondere a tale necessità, se privi delle relative risorse economiche, ed è altresì irresponsabile scaricare su questi il costo e l’onere di gestione dell’emergenza; l’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; effettuare continuamente tamponi rapidi può costituire un forte costo difficilmente sostenibile da famiglie monoreddito o in difficoltà economica ed è corretto che la scuola pubblica, in quanto pubblica, disponga delle necessarie risorse per far fronte a questo onere; in assenza di un obbligo vaccinale chiaro e diffuso, stabilito ai sensi della legge dello Stato, non si ravvisa la necessità di obbligare gli studenti universitari al pagamento dei tamponi rapidi per l’ottenimento del Green Pass e la relativa possibilità di frequentare i corsi universitari, data la natura pubblica delle università frequentate, impegna il Governo: a fornire alle scuole secondarie di secondo grado, e a qualunque altro istituto scolastico che preveda l’obbligatoria frequenza di attività che richiedono il possesso di certificazione Green Pass come in premessa, le necessarie risorse per fornire gratuitamente test antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione a tutti gli studenti di età pari o inferiore a 18 anni; a calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi rapidi, prevedendone la gratuità per tutti gli studenti universitari i quali necessitino degli stessi per la frequentazione dei corsi universitari e lo svolgimento di esami e sedute di laurea presso Atenei pubblici.

9/3363/13. Ciaburro, Caretta. (FdI)

La Camera, premesso che: il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening; la certificazione verde è disciplinata dagli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e l’articolo 9-bis, in particolare, in zona bianca consente l’accesso ai seguenti servizi e attività al chiuso esclusivamente ai soggetti, appartenenti all’età della campagna vaccinale e muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, e infine i concorsi pubblici; negli ultimi giorni diversi articoli di stampa hanno riportato la notizia che il Governo sarebbe pronto a estendere la possibilità di vaccinare i bambini al di sotto dei 12 anni di età, novità che potrebbe comportare la necessità del Green pass anche per i bambini, impegna il Governo a valutare l’opportunità di escludere anche per il futuro l’obbligatorietà del possesso di una certificazione verde COVID-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

9/3363/93. Meloni, Lollobrigida, Zucconi. (FdI)

cdn/AGIMEG