Decreto Green Pass Lavoratori, FAQ Fipe: “Datori di lavoro sono tenuti a verificare che chiunque svolga attività lavorativa sia in possesso della certificazione verde”

L’Associazione Fipe ha pubblicato le prime FAQ riguardanti il Decreto Green Pass che prevede l’obbligo della certificazione per i lavoratori pubblici e privati.

Quando e come devo controllare che i miei dipendenti abbiano la certificazione verde?  

Ai sensi del nuovo art. 9 septies del D.L. c.d. Riaperture – introdotto dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 127/2021 – dal 15 ottobre p.v. i datori di lavoro sono tenuti a verificare, anche a campione, che chiunque svolga attività lavorativa sia in possesso ed esibisca (a richiesta) la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Tale verifica deve avvenire prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro ed è effettuata tramite l’App “Verifica C-19”.

Il titolare di un pubblico esercizio, è tenuto ad avere il green pass? E i suoi collaboratori e/o coadiuvanti familiari?

Sì, l’obbligo di cui al nuovo art. 9 septies del D.L. c.d. Riaperture – introdotto dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 127/2021 – si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. collaboratori/coadiuvanti) o di formazione (es. stage) o di volontariato nei luoghi in cui ne è previsto lo svolgimento.

Ho un ristorante, come devo comportarmi se un mio dipendente non ha il green pass?

A far data dal 15 ottobre p.v., il lavoratore è assente ingiustificato e per il predetto periodo di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso tali lavoratori sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione verde, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione al Prefetto competente a cui è affidato il compito di irrogare le sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. c.d. Riaperture.

Quali sono le conseguenze per il lavoratore nel caso in cui acceda al luogo di lavoro senza green pass?

Oltre all’immediata sospensione dalla prestazione lavorativa, è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro che non adempiano all’obbligo di controllo la sanzione irrogabile è pari a euro da 400 a 1.000.

Devo controllare che il mio fornitore abbia il green pass per accedere in azienda?

Sì, in quanto la novella di cui all’art. 9 septies del D.L. c.d. Riaperture – introdotto dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 127/2021 – stabilisce che l’obbligo della certificazione verde si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi aziendali.

Ho un’impresa con meno di 15 dipendenti, è prevista la sospensione dei lavoratori che eventualmente non siano in possesso del green pass? E quali sono le sanzioni nel caso in cui non venga effettuato il controllo?

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore per mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le sanzioni, il comma 9 dell’art. 9 septies del D.L. c.d. Riaperture, prevede in caso di mancato adempimento all’obbligo di controllo una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Il datore di lavoro, è tenuto al pagamento del tampone nei confronti del dipendente?

No, nessuna disposizione di legge lo prevede.

In quali casi il tampone è gratuito?

L’art. 4, comma 2 del D.L. n. 127/2021 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un Fondo per la gratuità dei test molecolari e antigenici rapidi esclusivamente per i cittadini (i) con disabilità o (ii) in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. cdn/AGIMEG