Decreto Fiscale: nessuna modifica sui giochi. Ecco tutti gli emendamenti respinti o ritirati

Sono stati discussi nella VI Commissione della Camera gli emendamenti in tema di giochi al Decreto Fiscale. Nessuno di essi è stato approvato dalla Commissione, ma sono stati tutti respinti, ritirati o accantonati. Ecco l’elenco completo:

All’art. 24, l’emendamento 24.2, riguardante gli obblighi del concessionario per prevenire le infiltrazioni mafiose, menzionando la responsabilità  in vigilando ed in eligendo, è stato ritirato dal primo firmatario Zanichelli del MoVimento 5 Stelle. Mentre, D’Attis ha rinunciato all’emendamento 24.3 che consisteva nella proroga alle sale bingo di trasferirsi a nuova sede “per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo”.

All’art. 25, Zanichelli ha presentato un emendamento che chiedeva misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono slot e vlt, ma lo stesso proponente lo ha ritirato. Sempre di Zanichelli (M5S) l’altro emendamento ritirato che chiedeva che “l’onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi comma 6a e comma 6b fosse a carico dei concessionari”.

Entrambi gli emendamenti presentati sull’art. 26 del Decreto Fiscale sono stati respinti in due diverse votazioni dalla VI Commissione della Camera. L’emendamento 26.3 presentato da D’Attis di Forza Italia consisteva nell’adeguare il payout al 65%, ma la Commissione ha respinto la proposta dell’onorevole. Mentre, l’emendamento 26.4, presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Bellucci proponeva il versamento del 10% delle maggiori entrate dal Preu alla lotta contro la ludopatia, ma la VI Commissione ha espresso parere negativo.

All’art. 27, è stato respinto l’emendamento 27.2 di Vitiello e Ungaro che prevedeva che al comma 3, lettera h) eliminare le seguenti parole: a quota fissa e conseguentemente: al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa; al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste. Anche l’emendamento 27.3 è stato respinto e chiedeva di sostituire il comma 4, con il seguente: 4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente; conseguentemente: sopprimere il comma 6 e sostituire il comma 7 con il seguente: “7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso”. L’emendamento 27.7, a firma di D’Attis, è stato respinto dalla VI Commissione e prevedeva che dopo il comma 7, di aggiungere il seguente: 7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre gli emendamenti 27.5, 27.6 e 27.8, che imponevano la necessità che i lavoratori del settore del gioco avessero dei requisiti minimi di buona condotta, sono stati accantonati.

All’art. 29 Baroni ha ritirato l’emendamento 29.02 che prevedeva il divieto di possedere apparecchi in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali.

All’art. 30 sono stati presentati due emendamenti sul tema dei giochi ma sono stati entrambi accantonati. L’emendamento 30.2, a firma di Garavaglia, Comaroli e Gusmeroli, prevedeva di estendere alle Regioni il potere di non permettere a persone che hanno commesso violazioni accertate ai danni del Fisco di essere titolari di esercizi dove si offre gioco pubblico, ma è stato accantonato. Accantonato anche l’emendamento 30.3 presentato da Melillo, poiché di contenuto identico al 30.2. ac/AGIMEG