Decreto Fiscale: “Lotteria degli scontrini, necessari chiarimenti su incarichi di collaborazione”

“Il comma 1 destina le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decretolegge n. 119 del 2018 (per la lotteria dei corrispettivi), pari complessivamente a 56 milioni euro a decorrere dal 2021: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023, all’attribuzione dei premi di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 (relativi alla cd. lotteria degli scontrini, spettanti ai consumatori risultati vincitori e agli esercenti delle transazioni economiche relative alle vincite, finora previsti nella misura di 45 milioni di euro annui); b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi. Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse. Il comma 3, sostituendo l’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, conferma che per l’esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis (si tratta delle somme di cui al sopra citato comma 542, interamente destinate, per il solo 2020, alla spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini) sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, espungendo però la precedente, ulteriore previsione, ai sensi della quale nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Il comma 4, modificando con decorrenza 1° gennaio 2021 l’articolo 18, comma 2, del decretolegge n. 119 del 2018, destina, in coerenza con quanto sopra riportato, le risorse del Fondo non più soltanto alle spese amministrative connesse alla lotteria, ma anche a quelle di comunicazione e ai premi. La RT, dopo aver illustrato i primi due commi, fa presente che, in conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti appunto dai predetti commi, la modifica di cui al comma 3 si rende necessaria affinché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli anni a seguire. Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4, finalizzate a rendere le disposizioni oggetto dell’intervento compatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2. Pertanto, dall’attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che la leggera modifica della ripartizione delle risorse disponibili rifletta dati di consuntivo o comunque altamente attendibili, dai quali è possibile evincere l’ammontare delle spese amministrative e di comunicazione. Premesso che l’espunzione della previsione citata al comma 3 di per sé non preclude l’utilizzo delle somme in questione per il pagamento degli incarichi qui indicati, potendo comunque la loro attribuzione e prosecuzione rientrare nell’ambito dell’attività gestionale, che resta ovviamente confermata in capo al MEF, andrebbe fornito un chiarimento circa la situazione inerente ai 6 incarichi di collaborazione qui richiamati”. E’ quanto si legge riguardo all’Articolo 5, commi 1-4 e 13 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) del disegno di legge “Conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicato al Senato. cdn/AGIMEG