“Vengo all’esame delle disposizioni del capo II, specificamente dedicate al settore dei giochi. Sul piano generale, le norme in esame contribuiscono, senza dubbio, ad innalzare i presidi di contrasto al gioco illegale ed irregolare, prevedendo il possesso da parte degli operatori di nuovi e più stringenti requisiti per l’accesso al settore. Per quanto di più immediato interesse per il corpo, evidenzio che l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico, previsto dall’art. 27 del Decreto, consentirà di disporre di un quadro completo dei soggetti economici operanti nel comparto e della loro distribuzione territoriale. Il successivo art. 29, invece, ricalcando sostanzialmente le Previsioni recate dall’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012, che viene abrogato, contempla la possibilità di effettuare operazioni di gioco da parte dei militari della Guardia di finanza, avvalendosi delle risorse stanziate su un apposito fondo costituito dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, per acquisire elementi di prova in ordine alla Commissione di violazioni in materia di gioco pubblico. La norma, tuttavia, andrebbe integrata in sede di conversione, in quanto non prevede nessuna scriminante per gli agenti che compiono le menzionate operazioni, per cui gli stessi potrebbero essere deferiti all’autorità Giudiziaria per la partecipazione alla raccolta abusiva delle scommesse (art. 4, comma 3, dalla legge n. 401/1989) o al gioco d’azzardo (art. 720 c.p.)”. E’ quanto sottolineato dai rappresentanti della Guardia di finanza, auditi sul Decreto Fiscale, nella memoria depositata in Commissione Finanze alla Camera. “Vengo ora all’art. 20 del decreto, che introduce una nuova sanzione amministrativa nei confronti degli esercenti che, al momento dell’acquisto, rifiutino il codice fiscale dei clienti o non trasmettano all’agenzia delle entrate, entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così ai consumatori finali che acquistano beni e servizi presso i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi di partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Sul punto, mi limito ad osservare che il recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, su conforme avviso del Garante per la protezione dei dati personali, prevede che per poter partecipare alla lotteria il cliente dovrà comunicare all’esercente, in luogo del codice fiscale, il C.d. “codice lotteria”, ossia un codice identificativo univoco generato sull’istituendo “portale della lotteria”. Pertanto, in sede di conversione del provvedimento in esame, potrebbe essere opportuno modificare in senso conforme il testo della norma, recependo la variazione dianzi descritta, al fine di garantire piena operatività alla nuova previsione che, diversamente, consentirebbe di sanzionare le sole condotte di omessa trasmissione dei dati”, concludono. cdn/AGIMEG