Decreto Fiscale, Dossier Servizio Studi: “Ad ADM chiusura punti scommesse se concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva”

“L’articolo 31 affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, procede all’escussione delle garanzie prestate”. E’ quanto sottolineato del Dossier del Servizio Studi sul Decreto Fiscale. “Il comma 1 individua la finalità della disposizione nella necessità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. Nel corso dell’esame in Commissione è stato modificato il primo periodo del comma 1 espungendo dalle finalità della disposizione in esame il riferimento all’ordine pubblico. Tale modifica, come si legge anche nella relazione illustrativa, si è resa necessaria in quanto la materia dell’ordine pubblico esula dall’ambito dell’operatività dell’Agenzia delle entrate e rientra nella competenza del questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza che ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica (articolo 14 legge 1° aprile 1981, n. 121). Fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita”, aggiunge. “L’imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2019, dell’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi (gli attuali Totocalcio, IL9 e Totogol, in via di soppressione) e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive. In attesa della riforma dei concorsi pronostici sportivi prevista dalla stessa legge di bilancio 2019, da attuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, viene altresì stabilito che a partire dal 1º luglio 2019, e sino all’entrata in vigore del provvedimento richiamato, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita: a) montepremi: 75 per cento; b) compenso del concessionario: 5 per cento; c) punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento; d) società Sport e Salute Spa per le attività citate: 12 per cento”, continua. “Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene
l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito. La relazione illustrativa motiva la disposizione considerando che il mancato pagamento dell’imposta unica, oltre a far venire meno il rapporto fiduciario con il concessionario, è suscettibile di produrre situazioni di “concorrenza sleale” da parte dei concessionari inadempienti rispetto agli operatori regolari. Il comma 2 dell’articolo in esame mira ad attribuire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ulteriori mezzi per il recupero dell’imposta unica. Si dispone infatti che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione. In base alla legislazione previgente (articolo 24, commi 4 e 6, del decretolegge n. 98 del 2011), l’Amministrazione procedeva all’escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione soltanto a seguito di iscrizione nei ruoli delle somme dovute in base ai controlli automatizzati effettuati dall’Amministrazione medesima”, conclude. cdn/AGIMEG