Prosegue l’esame nelle Commissioni alla Camera del Decreto Fiscale. “L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla
lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. L’articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. L’articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la
certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempi
menti connessi ai corrispettivi giornalieri. L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al
30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. L’articolo 25 proroga un termine per la sostituzione di apparecchi da gioco. L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento. L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. L’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. L’articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico. L’articolo 31 affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva”, ha sottolineato in X Commissione il relatore Mattia Mor (IV). “L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevede premi aggiuntivi per gli esercenti, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni sanzionatorie per i commercianti che impediscono di fatto la partecipazione del cliente alla lotteria degli scontrini, l’articolo 21 riguarda la disciplina della certificazione fiscale tra soggetti privati, l’articolo 22 introduce un credito di imposta per gli esercenti per incentivare le transazioni con carte di pagamento, mentre l’articolo 23 prevede sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. Passa quindi al Capo II, che reca disposizioni in materia di giochi. Infatti, l’articolo 24 proroga per l’indizione delle gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo, l’articolo 25 interviene in materia di termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco, l’articolo 26 dispone l’incremento della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, mentre l’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020, l’articolo 29 introduce il divieto per società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale, l’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. L’articolo 30 definisce i requisiti dei titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico. A tale riguardo, segnala l’esclusione degli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L’articolo 31 prevede la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva”, ha aggiunto in XI Commissione la relatrice Romina Mura (PD). In XI Commissione il relatore Andrea Cecconi (MISTO-MAIE) ha detto: “il Capo II del provvedimento in oggetto (articoli da 24 a 31) interviene sulla materia dei giochi con disposizioni di natura fiscale – quale l’aumento della misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento – ovvero che riguardano gli operatori del settore – quali l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il divieto per gli operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali nei quali sia offerto gioco pubblico. In questo quadro, segnala l’articolo 29, che autorizza la costituzione di un
Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori oltre che per impedirne l’esercizio abusivo e contrastare l’evasione fiscale”. cdn/AGIMEG