“L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Segnalo in particolare che ai sensi del comma 8 l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione”. E’ quanto sottolineato in II Commissione alla Camera in occasione della discussione del Decreto Fiscale dal relatore Eugenio Saitta (M5S). “L’articolo 28 – ha aggiunto – vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco
illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. L’articolo 31, in materia di omesso versamento dell’imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione
del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una
sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura
diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della
sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito”, ha detto. Saitta ha evidenziato inoltre che l’articolo 20 interviene in materia di sanzioni per la lotteria degli scontrini. In particolare, il comma 1 prevede che sia punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro l’esercente che, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, per consentire al contribuente di partecipare alla lotteria scontrini. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede uno sconto sulla sanzione amministrativa nel caso di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie.
Paolo Formentini (LEGA), in III Commissione, ha osservato che sulla materia dei giochi interviene il Capo II (articoli da 24 a 31) mentre con il Capo III (articoli da 32 a 38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l’altro a differire ulteriormente i versamenti sospesi per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.
“Con riguardo ai profili di quantificazione dell’articolo 24, recante proroga delle concessioni di scommesse e Bingo, la norma interviene in materia di scommesse e di Bingo, differendo l’avvio delle gare e prolungando la validità delle concessioni in essere. Quanto al differimento della gara per il Bingo, per effetto del comma 1048 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, tale gara doveva assicurare un introito di almeno 73 milioni di euro nell’anno di svolgimento (originariamente, appunto, il 2018): tale effetto era registrato per intero nell’esercizio interessato, in termini di cassa, e pro quota negli esercizi di durata novennale della concessione, in termini di indebitamento netto. Per effetto del differimento della gara, l’introito in questione dovrebbe essere ora versato dagli aggiudicatari nell’esercizio 2020: in merito, dunque, agli effetti finanziari rilevabili in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero acquisiti elementi conoscitivi. Quanto al differimento della gara per le scommesse, per effetto del comma 932 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, la base d’asta dovrà essere non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita principale e ad euro 18.000 per ogni corner. In base al sopra citato comma 1048 e alla relativa relazione tecnica, tale provento una tantum si sarebbe dovuto realizzare (a legislazione previgente) nel 2018. In virtù del differimento della gara, invece, anche questo introito dovrebbe ora essere versato dagli aggiudicatari nell’anno 2020: rinvio pertanto alla richiesta di elementi conoscitivi sopra formulata in relazione alla gara per il Bingo. Quanto alla proroga di concessioni del Bingo, prendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono verificabili e coerenti con quanto affermato in precedenti relazioni tecniche relative alla medesima fattispecie, e non formulo pertanto osservazioni. Quanto alla proroga delle concessioni di scommesse, evidenzio che la relazione tecnica, nel fornire gli elementi a base della stima di maggior gettito, assume, implicitamente, che tutti i negozi e i corner decidano di accettare la proroga. Rispetto alla relazione tecnica riferita al più volte citato comma 1048, rilevo che la numerosità della platea interessata – indicata dalla relazione tecnica in esame – risulta già diminuita. Andrebbe dunque acquisita a mio avviso conferma della prudenzialità della stima sotto questo profilo. Infine, con riguardo al differimento dell’indizione di entrambe le gare, reputo utile acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione”, ha detto in V Commissione il relatore Giuseppe Buompane (M5S). “Con riferimento ai profili di quantificazione dell’articolo 25, recante termine per la sostituzione degli apparecchi da
gioco, non ho osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni intervenute in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini e di riduzione del numero dei nulla osta rilasciabili (riduzione, questa, correlata alla sostituzione degli apparecchi) non sono stati ascritti effetti finanziari. Con riguardo – ha aggiunto – ai profili di quantificazione dell’articolo 26, in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, la norma interviene sul PREU, aumentandone le aliquote a decorrere dal 10 febbraio 2020. Per il periodo 1o gennaio-9 febbraio 2020 rilevo, invece, una lieve diminuzione, in misura inferiore a un decimo di punto percentuale. La relazione tecnica assume, in linea con altre precedenti stime, una riduzione del 3 per cento della raccolta per le VLT in relazione a possibili riduzioni del payout. Al di là di tale elemento, i calcoli sono basati su ipotesi di invarianza della raccolta: in merito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della prudenzialità di tale ipotesi alla luce dei recenti incrementi del PREU. Inoltre, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per intervenire sul payout a livello di singolo apparecchio, andrebbe a mio parere specificato per quale ragione la riduzione della raccolta sia fatta decorrere dal 2021 anziché dal 2020. Sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il procedimento matematico che conduce al maggior gettito è sostanzialmente verificabile, sia pure con alcuni disallineamenti. Circa i profili di quantificazione dell’articolo 27, evidenzio che la norma istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, cui devono iscriversi gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dietro il versamento di una quota annua d’iscrizione. L’attivazione del registro è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale e alla stessa conseguirà la soppressione del cd. « Albo RIES » (di cui all’articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011). Prendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alla numerosità dei soggetti obbligati e alla loro ripartizione per categorie secondo le quote d’iscrizione, da
cui è matematicamente ricostruibile il maggior gettito annuo stimato dalla relazione medesima. Per quanto riguarda la soppressione dell’Albo « RIES », tuttavia, rilevo che la relazione tecnica non commenta il comma 10: ritengo che in merito andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione, tenuto conto che l’iscrizione all’attuale Albo è subordinata al versamento di una quota annua (il cui gettito dovrebbe quindi venire meno), ma che, d’altro canto, alla disposizione istitutiva dell’Albo (articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011) erano stati ascritti effetti positivi per il solo anno 2011
e non per gli anni seguenti. Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur prendendo atto che la stessa, già a legislazione vigente, gestisce l’Albo RIES, per molti aspetti analogo al nuovo Registro, osservo tuttavia che, stando alla relazione tecnica, è atteso il sostanziale raddoppio dei soggetti iscritti, per ciascuno dei quali vanno verificati i requisiti: andrebbero dunque a mio parere forniti ulteriori elementi in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di provvedere alla gestione del registro nel quadro delle risorse disponibili. Per quel che riguarda i profili di quantificazione dell’articolo 28, recante blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line, evidenzio che la norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi on line, sostituendo, in capo agli operatori dei sistemi di pagamento, il previgente obbligo di segnalazione dell’operazione con un vero e proprio divieto di darvi corso. Rilevo che – ha detto – ai previgenti obblighi di segnalazione non erano stati ascritti effetti di gettito mentre ai presenti divieti sono ascritti effetti nella misura di dieci milioni annui di maggior gettito (eccetto che nel primo anno di vigenza, considerata la necessità di provvedimenti attuativi). In proposito, ritengo che andrebbe confermata l’effettiva prudenzialità dell’iscrizione di maggiori entrate in relazione al divieto di operazioni svolte in evasione di imposta. Tali maggiori entrate, infatti, dipendono dall’ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d’imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe a mio parere opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del per cento del flusso di gioco legale e tracciato. In tale ottica, sarebbe a mio avviso utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore. Inoltre – ha continuato -, con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi), rilevo che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l’adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell’efficacia della norma: andrebbe dunque a mio parere acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa. Infine, tenuto conto che l’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 24 alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo decreto-legge n. 98, ritengo che andrebbe acquisita conferma che l’abrogazione dei commi 29-31 del medesimo articolo 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato. Riguardo all’attribuzione delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell’ADM, non formulo osservazioni, tenuto conto che i medesimi adempimenti, riferiti all’identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente. In ordine ai profili di quantificazione dell’articolo 29, recante potenziamento dei controlli in materia di giochi, rilevo che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto – ha aggiunto -, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall’attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, ritengo che andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest’ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, osserva che la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto a mio parere utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata. Con riguardo ai profili di quantificazione dell’articolo 30, recante requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici, non ho osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni”, ha continuato. Con riferimento all’articolo 31, in materia di omesso versamento dell’imposta unica, Buompane ha preso preliminarmente atto, in merito ai profili di quantificazione, delle valutazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale la disposizione in esame, in quanto dotata di carattere fortemente dissuasivo, avrebbe l’effetto di recuperare e prevenire l’evasione in una misura che viene stimata in circa 30 milioni di euro annui. Prende atto altresì che, sempre in
base alla relazione tecnica, tale stima assumerebbe carattere prudenziale, tenuto conto dell’ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018, pari a 120 milioni, e dell’andamento delle pregresse annualità nonché delle pronunce favorevoli del 2018, che inducono la stessa relazione a stimare nel 70 per cento l’indice di positività del contenzioso. Ciò premesso, evidenzia che la norma, a fini dissuasivi, prevede la chiusura dei locali fisici (« punti di vendita ») in relazione all’evasione dell’imposta unica. Fa presente che la relazione tecnica, come sopra detto, assume a base delle stime il contenzioso sull’imposta unica, la quale è però applicabile a pronostici e scommesse anche on line, come per esempio i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, il gioco del bingo a distanza, le scommesse sportive con raccolta a distanza o su eventi simulati – « scommesse simulate » o « scommesse virtuali ». Pur prendendo atto, dunque, del carattere prudenziale delle stime, al fine di suffragare gli effetti di maggior gettito atteso, sarebbe opportuno, a suo avviso, chiarire quanta parte del contenzioso sull’imposta unica sia relativa a giochi e scommesse la cui raccolta avviene in locali appositi e quanta parte a giochi con raccolta a distanza ossia, appunto, al di fuori di punti di vendita. Inoltre, per quanto riguarda la contabilizzazione, ritiene necessario che sia chiarito se le imposte dovute e non versate, sulle quali è in atto del contenzioso, siano iscritte nei tendenziali di finanza pubblica, e in quale misura, ovvero se le stesse ne siano state escluse, ciò al fine di verificare se le somme recuperate per effetto della norma in esame costituiscano vere e proprie maggiori entrate tributarie oppure incassi ex post di entrate accertate e già scontate. Segnala che andrebbe altresì chiarito se, ai fini del saldo di indebitamento netto, che segue il criterio della competenza economica, l’imposta unica risulti iscritta al momento dell’accertamento o del versamento. In merito ai profili di quantificazione degli articoli 19 e 20, recanti esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni, rileva che la disposizione, nell’ambito della disciplina relativa alla cd. « lotteria degli scontrini », introduce una sanzione nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della cessione secondo quanto previsto dal comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Evidenzia che, in relazione a tale previsione, la relazione tecnica stima un effetto di maggiore entrata. Ricorda che alle disposizioni originarie, relative all’introduzione della medesima lotteria non erano stati ascritti effetti sui saldi. Andrebbero quindi a suo parere acquisite le valutazioni del Governo riguardo alla prudenzialità della stima operata dalla relazione tecnica, tenendo conto anche che la misura introdotta, così come affermato dalla stessa relazione tecnica, incide solo in via indiretta sul gettito in virtù di un effetto di deterrenza sui comportamenti dei contribuenti.
Il Decreto Fiscale ha ricevuto parere favorevole con condizione e osservazione, non riguardanti le disposizioni sui giochi, da parte della IX Commissione e il via libera della XIV Commissione. cdn/AGIMEG