“L’articolo 19, comma 1, lettera a), modificando l’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), esclude dall’imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini. La disposizione, assicurando al vincitore di percepire l’intero importo stabilito per ciascun premio in palio, mira a incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzandone la finalità anti evasione e di recupero del gettito. Il comma 1, lettera b), dello stesso articolo 19, sostituisce il comma 542 della legge di bilancio 2017 prevedendo che, in luogo del raddoppio delle probabilità di vincita in caso di pagamenti con strumenti elettronici, siano istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie previste dal comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, attraverso strumenti di pagamento elettronico. Gli acquisti vanno effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il comma 1, lettera b), della disposizione in commento prevede, inoltre, premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Si ricorda, al riguardo che i commi da 540 a 544 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 hanno previsto a partire dal 1 gennaio 2018, (termine prorogato al 2020 dal decreto legge n. 119 del 2018), l’istituzione di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”. E’ quanto sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, audita sul Decreto Fiscale, nella memoria depositata in Commissione Finanze alla Camera. “Al fine di garantire l’effettiva partecipazione dei contribuenti persone fisiche – ha aggiunto – (maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione) alla “lotteria degli scontrini” prevista dalla legge di bilancio 2017 e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli esercenti, viene introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro irrogabile nei confronti di questi ultimi nelle ipotesi di rifiuto del codice fiscale del consumatore o di omessa trasmissione dei dati della prestazione o cessione. I predetti comportamenti impediscono, infatti, la partecipazione del
contribuente all’estrazione, essendo necessario che i dati riferibili all’acquisto e trasmessi al sistema lotteria siano associati a un codice fiscale. La norma ha l’obiettivo di dare maggiore certezza alle disposizioni relative alla “lotteria degli scontrini”, di cui all’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La norma dispone, altresì, l’inapplicabilità del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. È prevista, tuttavia, una moratoria di sei mesi per l’applicazione delle predette sanzioni nell’ipotesi in cui gli esercenti continuino ad utilizzare i precedenti mezzi di certificazione (scontrino o ricevuta fiscale)”, conclude. cdn/AGIMEG