Nelle Commissioni riunite 6a (Finanze e Tesoro) e 10a (Industria, commercio, turismo) del Senato prosegue l’esame del ddl n. 2564, di conversione del decreto-legge n. 21 sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. L’emendamento 1.0.1000 presentato dal Governo recepisce i contenuti del decreto-legge n. 38 (A.S. 2599) in materia di accise e iva sui carburanti. Il provvedimento è atteso in Aula il 10 maggio, alle 16,30.
Il presidente D’Alfonso, a seguito delle interlocuzioni con la Presidenza del Senato, rispetto alle improponibilità dichiarate nelle sedute del 27 e 28 aprile, anche a nome del presidente Girotto, ha revocato l’improponibilità della proposta 22.0.11 testo 2, emendamento IV-PSI sulle misure a favore degli impianti ippici. L’emendamento è stato ricollocato come aggiuntivo ad altri articoli e pertanto rinumerato: il 22.0.11 testo 2 diventa 10.0.99 (gia` 22.0.11 testo 2). Ecco il testo:
Faraone, Marino (IV-PSI)
Dopo l’articolo, inserire i seguenti: «Art. 22-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata) In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni; b. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del Decreto Legge 76/2020; c. i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l’amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.
«Art. 22-ter (Misure a favore degli impianti ippici) 1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2. cdn/AGIMEG