Decreto emergenze e attuazione Pnrr: il testo in Gazzetta Ufficiale. Misure sul Fondo per il gioco patologico

Dopo il via libera di Camera e Senato, il Decreto per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e l’attuazione del PNRR arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ricordiamo che l’Articolo 6-ter riguarda disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico. Nello specifico, la disposizione consente la conservazione dell’efficacia non solo dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ma anche di quelli il cui procedimento di adozione risulti già avviato.

Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:

Art. 6 ter

Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico

1. All’articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «gia’ adottati» sono inserite le seguenti: «o il cui procedimento di adozione risulti gia’ avviato»)).entrate tributarie mef soldi euro

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 367, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla presente legge: «367. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanita’, nello stato di previsione del Ministero della salute e’ istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo e’ autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 369, e’ ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, gia’ adottati o il cui procedimento di adozione risulti gia’ avviato ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.».

cdn/AGIMEG