Un’agenzia pubblicitaria si è rivolta al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della delibera dell’Agcom con la quale è stata sanzionata per 50mila euro per la violazione della disposizione normativa contenuta nel ‘Decreto Dignità’.
Il Collegio ha precisato che in “riferimento alla omessa notifica per il tramite di raccomanda l’Autorità si è limitata a depositare una ricevuta di ritorno spedita ma non recapitata all’indirizzo della ricorrente in quanto contenente la dicitura “il destinatario è sconosciuto”. Ne deriva “l’invalidità della notifica dell’atto di contestazione che appare pertanto non aver raggiunto il suo scopo, in quanto non conosciuto in alcun modo dal destinatario, nemmeno in modo meramente formale, come accade nell’ipotesi di compiuta giacenza di una raccomandata”.
“Ulteriormente, – prosegue il Tar Lazio – nessuna prova di avvenuta comunicazione è stata fornita con riferimento alla notifica tramite posta certificata. L’Autorità non ha infatti depositato il relativo file di posta elettronica certificata (.xml) o altro documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del plico e il contenuto dello stesso, adducendo l’impossibilità a notificare all’indirizzo di posta certificata della ricorrente cagionata dal mancato ottemperamento da parte della stessa dell’obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC conoscibile a terzi”.
In conclusione, “risulta violato l’obbligo generale di comunicazione di avvio del provvedimento sanzionatorio, sancito, in via generale, nelle disposizioni della l. 241/90 (artt. 1, co. 2 bis e 7), e nello specifico, per quanto attiene al procedimento de quo, dall’art. 5 Regolamento di procedura in materia di sanzioni, allegato alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, così come modificata dalla delibera n. 437/22/CONS dell’AGCOM, con conseguente illegittimità del provvedimento gravato”.
Per questi motivi il ricorso dell’agenzia pubblicitaria è stato accolto dal Tar del Lazio e il provvedimento impugnato è stato annullato. ac/AGIMEG