Decreto Dignità, ecco il testo integrale della norma sul divieto di pubblicità dei giochi

Il Decreto Dignità riprende l’impianto del disegno di legge Silvestri Baroni, per la norma che vieta la pubblicità sui giochi, anche se la previsione viene ampliata e approfondita. Nell’ultima bozza che Agimeg ha potuto visionare, vengono previsti due termini. Dall’entrata in vigore del decreto viene vietata qualunque forma di pubblicità – anche indiretta – effettuata su qualunque mezzo “incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”. Dal 1° gennaio poi saranno vietate anche “le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti”. Il decreto poi richiama e fa salvo il divieto di pubblicità già contenuto nel decreto Balduzzi del 2012 (che tutelava in particolare i minori, e censurava i messaggi che incitano al gioco e non contengono messaggi di avvertimento sulle ludopatie), e quindi prevede sanzioni per il 5% dell’importo della pubblicità. La sanzione minima comunque sarà di almeno 50mila euro, e verrà applicata al committente, al proprietario del mezzo e all’organizzatore della manifestazione. Sarà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a irrogare le sanzioni, i proventi però andranno al Ministero della Salute che li destinerà al fondo per il contrasto del gioco patologico. Ecco il testo integrale della norma:

Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

rg/AGIMEG