Decreto Dignità, Centemero (relatore): “Anche le parole hanno un peso: “disturbo da gioco d’azzardo” invece di ludopatia”

“L’articolo 9, modificato in sede referente, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse, nonché al gioco d’azzardo, come precisato durante l’esame in Commissione, comunque effettuata e su qualsiasi mezzo. Si introduce la locuzione “disturbo da gioco d’azzardo” in luogo di “ludopatia”; anche le parole hanno un peso. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e, comunque, per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni”. E’ quanto ha dichiarato Giulio Centemero, relatore del Decreto per la maggioranza per la VI Commissione, durante l’esposizione del Decreto Dignità all’Aula. “La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico, il così detto PREU, sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, per provvedere agli oneri derivanti dall’articolo.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede referente, specifica che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “DGA”, disturbi da gioco d’azzardo.

Il nuovo comma 1-ter, anch’esso introdotto in sede referente, modifica la disciplina prevista dall’articolo 7, comma 4-bis, del richiamato decreto Balduzzi, circa l’obbligo per i giochi con vincite in denaro di riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. La nuova norma prevede che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. La modifica riduce, pertanto, la percentuale della probabilità di vincita che viene comunicata al pubblico.

Nel corso dell’esame in sede referente la misura del Preu sugli apparecchi idonei per il gioco lecito è stata rimodulata, a copertura delle norme che prevedono la decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzardo e contrastare i giochi illegali e le frodi a danno dell’Erario.

L’articolo 9-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della salute, effettui il monitoraggio dell’offerta di gioco e riferisca annualmente al Parlamento. Detto monitoraggio è effettuato anche attraverso l’utilizzo di una banca dati che tenga conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio, considerando in particolare le aree più soggette a rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo di gioco d’azzardo. Il MEF e il Ministro della salute devono riferire annualmente al Parlamento su risultati del monitoraggio.

L’articolo 9-ter, introdotto anch’esso in sede referente, dispone che l’accesso degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (si fa riferimento, per esempio, alle slot machine e ai videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal primo gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa i 10.000 euro per ciascun apparecchio.

L’articolo 9-quater, introdotto in sede referente, istituisce il logo no-slot presso il MISE e consente ai comuni di prevedere per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (videolottery e slot machine), il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo no-slot, demandando le condizioni per il rilascio del logo, nonché della relativa revoca con decreto ministeriale”. lp/AGIMEG