Home Attualità Decreto codice della strada, arriva al Senato il nuovo testo: carcere e maxi multe per chi gareggia clandestinamente e scommette

Decreto codice della strada, arriva al Senato il nuovo testo: carcere e maxi multe per chi gareggia clandestinamente e scommette

Senato della Repubblica

Al Senato arriva l’atto del Governo sottoposto a parere parlamentare “Schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada”. Nel testo l’articolo 166 riguarda le gare clandestine con veicoli a motore.

“L’articolo accorpa le fattispecie oggi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter, adottando come nozione unitaria quella di gara clandestina. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chi organizza, promuove, dirige o agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore; la stessa pena si applica ai partecipanti. Se dalla gara derivano morte o lesioni, trovano applicazione le più elevate pene detentive già previste dalla disciplina vigente.

Sono mantenute le aggravanti per finalità di lucro, scommesse clandestine e partecipazione di minori, nonché l’autonoma incriminazione delle scommesse. È altresì confermata la fattispecie residuale di chi gareggi in velocità fuori dalle ipotesi organizzate, con i relativi aggravamenti per morte o lesioni.

Sul piano amministrativo, l’organo accertatore dispone immediatamente il divieto di effettuare la gara o la sua sospensione se già iniziata. Ai partecipanti si applica il divieto di guida da uno a tre anni; se sono derivate lesioni gravi o gravissime o la morte, è disposto il divieto permanente. Resta ferma la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo l’appartenenza a persona estranea che non li abbia affidati per tale scopo. Il comma finale definisce la gara clandestina come gara di velocità su strada organizzata o concordata tra più utenti, priva di autorizzazione e non conforme ai regolamenti sportivi delle federazioni, delle associazioni sportive o del CONI, delimitando con maggiore precisione l’ambito applicativo della fattispecie”, si legge nel testo.

La relazione tecnica

Nella relazione tecnica si specifica: “La disposizione disciplina l’organizzazione e la partecipazione a gare clandestine con veicoli a motore, le scommesse clandestine e le gare di velocità non autorizzate, prevedendo altresì la sospensione immediata della competizione, l’applicazione del divieto di guida e la confisca dei veicoli. L’articolo accorpa le fattispecie oggi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter del codice della strada, adottando come nozione unitaria quella di gara clandestina. Le attività di interruzione della gara, accertamento del reato, sequestro e applicazione delle misure cautelari e accessorie rientrano nei compiti istituzionali già esercitati dagli organi di polizia stradale e dall’autorità giudiziaria. La confisca dei veicoli segue le procedure già disciplinate dal codice e non comporta l’introduzione di nuovi apparati organizzativi o di nuovi obblighi di spesa per le amministrazioni pubbliche”.

L’articolo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. Se dallo svolgimento della gara clandestina deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da tre a sei anni.

2. Le pene indicate al comma 1 sono aumentate fino ad un anno, se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

3. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.senato

4. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Se dallo svolgimento della gara deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

5. L’organo accertatore dispone l’immediato divieto di effettuare la gara o la sua immediata sospensione qualora sia già iniziata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 130.

6. All’accertamento dei reati di cui ai commi 1 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a tre anni ai sensi del capo I del presente titolo nei confronti di coloro che hanno preso parte alla gara. Se dallo svolgimento della gara sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone è sempre disposto il divieto di guida permanente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5, primo, terzo e quarto periodo. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

7. Per gara clandestina si intende una gara di velocità su strada organizzata o concordata tra più utenti della strada in assenza della prescritta autorizzazione e non rispondente a regolamenti sportivi delle Federazioni o Associazioni sportive o del CONI.

cdn/AGIMEG

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