In Aula alla Camera questa mattina avranno luogo le dichiarazioni di voto sul disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nel corso del dibattito sul Decreto Accise sono stati affrontati anche temi legati al settore dei giochi, alla fiscalità, alla pubblicità indiretta e alla prevenzione delle dipendenze.
Bonetti (AZ-PER-RE): tasse su gioco, tabacchi e superalcolici a livello europeo per ridurre accise sui carburanti
“Proponiamo anche una copertura, ed è una copertura efficace, quantificata, che non è semplicemente una extra-tassa messa lì a caso: noi diciamo che su alcuni beni come i superalcolici, i tabacchi, il gioco d’azzardo, facciamo sì che i cittadini italiani arrivino a pagare le tasse come le pagano gli altri cittadini europei. Non si tratta quindi di un surplus di tasse, ma semplicemente equipariamo le tasse che si pagano in Italia a quelle che si pagano in Europa e, tra l’altro, per dei beni sui quali le finanze pubbliche hanno un effetto invece negativo conseguente molto forte: è inutile dire quanto noi spendiamo nelle cure oncologiche, per esempio, sul tumore al polmone, conseguente all’utilizzo del fumo.
Ma anche senza entrare in questa dinamica degli effetti benefici sulla salute, ci limitiamo a dire: portiamo le tasse sui superalcolici, sul gioco d’azzardo e sul tabacco a livello europeo e, conseguentemente, abbassiamo le tasse che gli italiani pagano sulla benzina, sul diesel e sui carburanti come a livello europeo.
Ecco, questa era una misura di buonsenso, che avrebbe reso strutturale finalmente un taglio delle tasse che, tra l’altro, la destra aveva promesso ed evidentemente non vuole realizzare”. È quanto ha dichiarato Elena Bonetti (AZ-PER-RE) commentando l’emendamento 1.23 Sottanelli, che è stato respinto alla Camera.
Decreto Accise, ritirato l’ordine del giorno De Bertoldi sul trattamento fiscale degli investimenti per il gioco responsabile
Durante il dibattito in Aula è stato ritirato l’ordine del giorno De Bertoldi (Lega), che impegnava il Governo “a valutare l’opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile l’introduzione di una misura normativa volta ad evitare che gli investimenti specificamente previsti dalla disciplina delle concessioni di gioco, in primis quelle per il gioco a distanza, per finalità di informazione, prevenzione e promozione del gioco responsabile siano automaticamente assimilati, ai soli fini fiscali, alle spese di rappresentanza”.
Decreto Accise, respinto l’ordine del giorno Vaccari (PD) su pubblicità indiretta, affiliate marketing e tutela dei minori
Respinto anche l’ordine del giorno Vaccari (PD), che impegnava il Governo “a riconsiderare la destinazione delle risorse disposta dall’articolo 2-ter”, adottando ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
- rafforzare il contrasto alle forme di pubblicità e promozione indiretta del gioco, con particolare riferimento alle attività di affiliate marketing, alle comunicazioni realizzate attraverso influencer e creatori di contenuti, all’utilizzo di codici promozionali e bonus e alla diffusione di collegamenti diretti verso piattaforme di gioco;
- rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio, anche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle altre autorità competenti, sulle nuove modalità di comunicazione commerciale riconducibili agli operatori del settore;
- destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dei giochi al finanziamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche connesse al gioco e al sostegno dei relativi programmi regionali;
- rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e strumenti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici;
- riferire periodicamente alle Camere sull’andamento delle entrate derivanti dal settore, sull’evoluzione delle forme di promozione diretta e indiretta e sull’impiego delle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.
Quartini (M5S): l’azzardo non può finanziare se stesso
Andrea Quartini (M5S) ha sottolineato commentando il provvedimento del PD in Aula: “Io credo che questo ordine del giorno sia ben costruito sotto molti punti di vista, tuttavia c’è una parte che a noi non convince molto e volevo sottolinearlo: è la parte che destina le entrate derivanti dalle disposizioni fiscali per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche.
Noi su questo abbiamo molte perplessità. L’idea stessa che l’azzardo finanzi se stesso è un’idea malata, è patologica di per sé. Che un qualcosa che crea dipendenza sia utile al Paese è una bestemmia dal nostro punto di vista. Quindi, in questo senso, che vada tassato è fuori discussione, perché va disincentivato. Ma, che venga tassato di scopo, per uno scopo preciso, che è quello della cura delle malattie che genera, è qualcosa di inaccettabile dal nostro punto di vista. Un milione e mezzo di persone che azzardano in questo Paese sono un problema enorme, perché riguarda almeno un milione e mezzo di famiglie”.
“Quello che ha fatto questo Governo è voltarsi dall’altra parte e continuare a favorire i concessionari. Questo è il dato di fatto. Questo non vuol dire essere proibizionisti, vuol dire che dobbiamo fare delle operazioni educative autentiche. Smettiamola di chiamarlo gioco, perché non è un gioco – ha aggiunto -. Va tassato e non va tassato con l’idea che sia utile al Paese”.
Decreto Accise, i testi integrali dei provvedimenti citati
Emendamento 1.23 Sottanelli, Bonetti, Merola

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 7 agosto 2026, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate a valere sulle maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter.
5-ter. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sulla benzina, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 7 agosto 2026, nella misura di 572,90 euro per 1000 litri. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter.
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 39-octies:
- al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2026, in 99,50 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 102,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 105,50 euro per 1.000 sigarette»;
- al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: «euro 35 il chilogrammo convenzionale» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 7 agosto 2026, euro 45 il chilogrammo convenzionale»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti)»;
- la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) euro 252,70 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 256,70 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 260,70 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028 per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette)»;
- al comma 6, le parole da: «per l’anno 2026» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 283 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 288 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 294 euro per 1.000 sigarette».
b) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «40,50 per cento per l’anno 2026» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «63,1 per cento per l’anno 2026, 63,6 per cento per l’anno 2027 e al 64,6 per cento a decorrere dall’anno 2028».
c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, al 23,25 per cento e al 18,25 per cento per l’anno 2026, al 25,25 per cento e al 20,25 per cento per l’anno 2027 e al 27,25 per cento e al 22,25 per cento a decorrere dall’anno 2028».
3-ter. L’aliquota di accisa sull’alcol etilico, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata nella misura di euro 1500,00 per ettolitro anidro.
1.23. Sottanelli, Bonetti, Merola.
Ordine del giorno 9/3045-A/9 Vaccari, Merola, Berruto, Peluffo, Simiani, Furfaro
La Camera, premesso che nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente sono state introdotte disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi pubblici; in particolare, l’articolo 2-ter interviene sul trattamento fiscale di talune spese sostenute dai concessionari e prevede la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese relative a sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che svolgono attività di informazione, comparazione di quote o offerte.
La disposizione costituisce un primo intervento volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione del gioco possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole. L’evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha tuttavia determinato la diffusione di strumenti promozionali indiretti, realizzati anche attraverso affiliazioni commerciali, influencer e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità suscettibili di aggirare nella sostanza i limiti posti alla pubblicità del gioco.
La tutela dei consumatori, e in particolare dei minori e dei soggetti più vulnerabili, richiede pertanto un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme dirette e indirette di promozione del gioco. L’articolo 2-ter prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali introdotte siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica; appare invece opportuno stabilire un più stretto collegamento tra le maggiori entrate derivanti dal settore e il finanziamento delle politiche di prevenzione, cura e contrasto delle dipendenze connesse al gioco.
Impegna il Governo a riconsiderare la destinazione delle risorse disposta dall’articolo 2-ter, adottando invece ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare il contrasto alle forme di pubblicità e promozione indiretta del gioco, rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio, destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dei giochi al finanziamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche connesse al gioco, rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili e riferire periodicamente alle Camere sull’andamento delle entrate derivanti dal settore, sull’evoluzione delle forme di promozione diretta e indiretta e sull’impiego delle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.
9/3045-A/9. Vaccari, Merola, Berruto, Peluffo, Simiani, Furfaro.
Ordine del giorno 9/3045-A/1 De Bertoldi
La Camera, premesso che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione, reca un complesso di misure principalmente volte alla riduzione, per un periodo temporaneo, delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti.
Nel corso dell’esame in sede referente il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato esteso fino al 24 agosto e per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, recependo gli effetti di quanto previsto rispettivamente dal decreto-legge 27 luglio 2026, n. 139 e dal decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153.
L’articolo 2-ter inserito nel corso dell’esame in sede referente, in particolare, conferma quanto stabilito con l’articolo 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026, stabilendo che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza, anziché di pubblicità, gli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti, entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, il medesimo articolo stabilisce inoltre che non sono deducibili le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.
Il sottoscrittore del presente atto evidenzia che l’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», ai commi 2 e 3, prevede misure di campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile inserite nel sistema regolatorio delle concessioni e finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi da gioco.
La stessa relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 153 del 2026, successivamente abrogato, le cui disposizioni sono confluite nel decreto-legge in esame, chiarisce che si tratta di comunicazioni che, considerate nel loro contenuto, forma, contesto e collegamento con l’offerta di gioco, perseguono l’obiettivo di una «comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo».
Le linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, richiamate dalla medesima relazione, perseguono in particolare una duplice finalità: favorire l’efficacia della comunicazione di prevenzione e, contemporaneamente, impedire che la comunicazione sociale possa essere utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione.
In ragione delle osservazioni esposte, appare pertanto opportuno mantenere distinti, anche sotto il profilo fiscale, da un lato gli investimenti in player protection e responsible gaming previsti dalla normativa concessoria e, dall’altro, le attività aventi effettiva natura promozionale o pubblicitaria e le sponsorizzazioni vietate, per le quali resta fermo il trattamento di indeducibilità previsto dal comma 2 dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 133 del 2026.
Secondo il sottoscrittore, occorre prevedere l’introduzione di un criterio di neutralità fiscale, in grado di non attribuire uno specifico vantaggio ai concessionari, evitando che un investimento regolatorio avente finalità di tutela del consumatore sia qualificato automaticamente come spesa di rappresentanza indipendentemente dalla sua concreta natura, eliminando la qualificazione ex lege automatica come «spese di rappresentanza» degli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024.
Gli effetti riconducibili ai costi tornerebbero pertanto a essere qualificati e trattati fiscalmente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR e in funzione della loro effettiva natura, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né richiedendo, sulla base delle relazioni tecniche disponibili, una specifica norma di copertura finanziaria.
Impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, in considerazione delle osservazioni in premessa riportate, l’introduzione di una misura normativa volta ad evitare che gli investimenti specificamente previsti dalla disciplina delle concessioni di gioco, in primis quelle per il gioco a distanza, per finalità di informazione, prevenzione e promozione del gioco responsabile siano automaticamente assimilati, ai soli fini fiscali, alle spese di rappresentanza.
9/3045-A/1. De Bertoldi.
cdn/AGIMEG

