Home Attualità Decreto Accise, stretta fiscale sul gioco pubblico. De Bertoldi (FdI): “Inaccettabile l’indeducibilità retroattiva. Una vera e propria violazione dello Statuto del contribuente”

Decreto Accise, stretta fiscale sul gioco pubblico. De Bertoldi (FdI): “Inaccettabile l’indeducibilità retroattiva. Una vera e propria violazione dello Statuto del contribuente”

Andrea De Bertoldi LegaAndrea De Bertoldi Lega

La I Commissione permanente della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione al provvedimento sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Nel corso dell’esame sono state affrontate anche le norme fiscali relative ai concessionari del gioco pubblico, contenute nell’articolo 2-ter.

La Commissione Finanze ha concluso l’esame del Decreto Accise, conferendo al relatore Marco Osnato (FdI) il mandato a riferire in Aula lunedì 14 settembre. Il provvedimento passerà quindi al Senato, che dovrà approvarlo definitivamente entro il 25 settembre.

Parere favorevole della I Commissione

La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera ha espresso parere favorevole con osservazione al provvedimento riguardante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Durante l’esame, Luca Sbardella, presidente e relatore, ha sottolineato: “L’articolo 2-ter reca disposizioni di carattere fiscale, stabilendo che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.

Si stabilisce, inoltre, che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti solari). Le relative entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)”.

Decreto Accise: le novità per il gioco pubblico

La Commissione Finanze della Camera ha concluso l’esame del Decreto Accise, conferendo al relatore Marco Osnato (FdI) il mandato a riferire in Aula lunedì 14 settembre. Il provvedimento passerà quindi al Senato, che dovrà approvarlo definitivamente entro il 25 settembre.

Tra le principali novità, viene limitata al solo periodo d’imposta 2026 la non deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle spese sostenute dai concessionari del gioco pubblico per campagne informative e servizi di comparazione di quote e offerte. Resta invece invariata la disposizione che qualifica come spese di rappresentanza, anziché di pubblicità, i costi per campagne sul gioco responsabile, di promozione e comunicazione.

Accise e gioco, approvato l’emendamento 1.24 del Governo

La Commissione ha approvato l’emendamento 1.24 del Governo. Ricordiamo che il testo del Governo mira a ricondurre nel decreto-legge in esame il contenuto dei disegni di legge C. 3077 e C. 3086, relativi rispettivamente alla conversione dei decreti-legge n. 139 e n. 153 del 2026 in materia di accise, prevedendone contestualmente l’abrogazione, con il mantenimento degli effetti già prodotti durante la loro vigenza.

La proposta introduce inoltre nuove restrizioni fiscali per gli operatori del gioco legale. In particolare, gli investimenti che i concessionari sono tenuti a sostenere vengono qualificati come spese di rappresentanza, con conseguente applicazione dei relativi limiti di deducibilità. Viene inoltre esclusa integralmente la deducibilità fiscale di determinate spese per sponsorizzazioni, comunicazioni informative e servizi di comparazione di quote e offerte promozionali, sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) sia dell’IRAP.

Nel complesso, le misure determinano quindi un aumento del carico fiscale per gli operatori del gioco legale, attraverso la limitazione della deducibilità degli investimenti obbligatori e l’eliminazione della deducibilità per alcune spese di sponsorizzazione e comunicazione.

Il dibattito in Commissione su accise e gioco e i subemendamenti

Durante l’esame del provvedimento in Commissione, il deputato De Palma ha ritirato il subemendamento 0.1.24.24 a sua prima firma, poi respinto dal Governo.

Andrea De Bertoldi (Lega) ha comunicato che intendeva fare proprio il subemendamento 0.1.24.24 testé ritirato, avendo peraltro già preannunciato l’intenzione di sottoscriverlo. “Sottolineo, nella qualità di commercialista e cultore del diritto tributario, la centralità dello statuto del contribuente, che tutte le parti politiche invocano, salvo poi disattenderne i principi fondamentali una volta al Governo. Infatti, con la sua proposta emendativa il Governo introduce una norma che incide retroattivamente sulla deducibilità dei costi, determinando in tal modo una vera e propria violazione dello statuto del contribuente. Nell’auspicare che ciò non accada, noto come nel caso di specie venga all’attenzione della Commissione una ragione in più, di carattere etico, per non toccare – e per di più in modo retroattivo – la deducibilità dei richiamati costi. Mi riferisco, in particolare, al fatto che le imprese sono tenute a sopportare tali oneri per un’imposizione dello Stato, che esige dagli operatori del settore la promozione del gioco consapevole.

Pertanto, non solo è inaccettabile l’indeducibilità retroattiva dei costi, ma lo è a maggior ragione se opera in relazione a costi imposti dallo Stato. Chiedo, dunque, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, l’accantonamento della proposta subemendativa in esame, affinché il Governo e il relatore, alla luce di quanto esposto, possano mutare i pareri di rispettiva competenza. In caso contrario, nel sottolineare come lo statuto del contribuente debba essere un punto di riferimento per ogni parte politica, preannuncio, a titolo personale e in qualità di presidente del movimento dei Liberali Cristiano Democratici, il voto favorevole sulla proposta subemendativa in esame.

Pur riconoscendo lo stato di emergenza in cui versa il Paese per il perdurante incremento dei costi dei carburanti, ritengo che si assista a politiche estere non del tutto coerenti con la volontà di ridurre la pressione fiscale sui cittadini. Ricordo, in particolare, riferendomi alle soluzioni già prospettate in materia dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, che esistono altri modi di intervento sulle richiamate emergenze; tra questi, la previsione di sconti sui carburanti per singole categorie o la predisposizione di norme di copertura che tengano conto delle realtà finanziarie che hanno conseguito maggiori utili con l’incremento dei costi dei prodotti energetici e che più hanno beneficiato, in passato, in fasi di maggiore difficoltà, di aiuti pubblici”, ha detto De Bertoldi.

Toni Ricciardi (PD-IDP) ha illustrato, in qualità di cofirmatario, il subemendamento Merola 0.1.24.29, col quale si propone di destinare le maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni fiscali in tema di giochi pubblici alla prevenzione delle dipendenze patologiche. “Ricordo, al riguardo, che vi sono aree del Paese nelle quali la ludopatia è un fenomeno esteso ed endemico. Ritengo, in conclusione, che non stanziare risorse per la prevenzione della ludopatia sia una scelta che rischia di avere gravi conseguenze future”, ha detto. La Commissione ha respinto il subemendamento Merola 0.1.24.29.

Respinti i subemendamenti

Tutti i subemendamenti presentati per modificare il contenuto dell’emendamento del Governo sono stati respinti.

Le proposte intervengono principalmente su cinque aspetti: la definizione dei limiti entro i quali si applicano alcune disposizioni, precisando che il riferimento all’articolo 15, comma 2, riguarda solo la parte eccedente il limite previsto; la soppressione di alcune disposizioni dell’articolo 2-ter, tra cui i commi 2 e 2-ter; l’ampliamento delle attività soggette alla disciplina, includendo affiliazioni commerciali, promozione tramite creator digitali, diffusione di codici promozionali o bonus e collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa. Un’ulteriore proposta chiarisce la formulazione del comma 4, mentre l’ultima modifica riguarda la destinazione delle maggiori entrate: si propone di assegnarle al Fondo per le dipendenze patologiche e di utilizzarle per finanziare i piani regionali sul gioco d’azzardo patologico.Camera deputatiCamera deputati

I testi

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, apportare le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: di cui all’articolo 15, commi 2 e 3 con le seguenti: di cui all’articolo 15 comma 2, per la parte eccedente il limite indicato dal medesimo comma, e 3; 2) al comma 3, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: di cui all’articolo 15, commi 2 e 3 con le seguenti: di cui all’articolo 15, comma 2, per la parte eccedente il limite indicato dal medesimo comma, e 3.

0.1.24.24. De Palma, Sala, Rubano.

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1, capoverso Art. 2-ter, al comma 3 sopprimere il capoverso comma 2-ter.

0.1.24.25. Alifano, Quartini, Gubitosa, Raffa.

All’emendamento 1.24 del Governo, parteconsequenziale, numero 1), capoverso Art.
2-ter, apportare le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo le parole: servizi
informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano,
anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa; 2) al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa.

0.1.24.26. Merola, Vaccari.

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 4, dopo le parole: si applicano inserire la seguente: anche.

0.1.24.27. Alifano, Gubitosa, Raffa.

All’emendamento 1.24 Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 4, sopprimere le parole: successivo a quello.

0.1.24.28. Alifano, Gubitosa, Raffa.

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1.

0.1.24.29. Merola, Vaccari.

Parere favorevole anche dalla IX Commissione

Parere favorevole al Decreto Accise anche da parte della IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni). cdn/AGIMEG

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