Un gruppo di senatori di ALA-SCCLP hanno presentato due emendamenti che sostituiscono il comma 2 dell’art. 90, quello che prevede la proroga e la gara delle concessioni delle scommesse, con un altro testo che pone la base d’asta della gara non inferiore ad euro 33.000 per i punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei giochi e ad euro 20.000 mila per i punti gioco. Cambiati anche i versamenti per la proroga dei punti, con l’inserimento anche di versamenti per i negozi ed i punti di gioco ippici. Ecco il testo integrale dell’emendamento:
“Milo (ALA-SCCLP): Sostituire il comma 2 con il seguente:
“Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 07.09.2017, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri atti, in deroga a quanto stabilito dall’artico 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria da indire entro il 30 settembre 2018, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti;
base d’asta non inferiore ad euro 33.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 20.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.
Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono pertanto prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale:
a) euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;
c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;
d) euro 2.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;
e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “Al fine di rafforzare ulteriormente i risultati delle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al precedente periodo precisa atresì che eventuali disposizioni di contenuto restrittivo in materia di gioco, previste dalle Regione e dalle Province autonome, trovano applicazione limitatamente ad ambiti di materia diversa da quelli oggetto delle intese e, in ogni caso, dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto”.
L’emendamento è corredato anche dalla motivazione, che recita: “La misura inserita propone la revisione dei criteri di assegnazione delle nuove concessioni per la raccolta dei giochi pubblici su base sportiva e su base ippica rimodulando in aumento la base d’asta prevista per l’acquisizione dei singoli diritti al fine di compensare il minor gettito generato, secondo il testo emendativo, dalla rimodulazione in diminuzione del costo di proroga dei diritti oggi in essere nelle more della predisposizione e finalizzazione della gara”. lp/AGIMEG