Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società concessionaria di scommesse contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La controversia riguardava l’autorizzazione concessa dall’ADM a un’impresa individuale, controinteressata nel giudizio, per trasferire il collegamento telematico di due punti di raccolta scommesse a un altro concessionario, con la conseguente revoca automatica delle autorizzazioni precedentemente rilasciate per il collegamento alla rete della ricorrente.
La vicenda trae origine dalla richiesta, avanzata nel marzo 2023 dall’impresa individuale, di migrare i propri punti di raccolta, regolarizzati ai sensi della legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 643, L. n. 190/2014), verso un nuovo concessionario. L’ADM, accogliendo tale istanza, aveva disposto il trasferimento con provvedimenti notificati il 12 giugno 2023, ritenendo automaticamente decadute le autorizzazioni legate alla rete della società ricorrente. Quest’ultima ha quindi impugnato tali atti, sostenendo che l’Agenzia avesse violato la normativa applicabile, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e il suo legittimo affidamento, lamentando anche la mancata partecipazione al procedimento.
Il TAR, nella sentenza, ha ritenuto infondate tutte le censure mosse dalla ricorrente. In primo luogo, ha chiarito che il diritto alla raccolta delle scommesse spetta esclusivamente al soggetto regolarizzato (il cosiddetto Centro di Trasmissione Dati, CTD), e non al concessionario, il quale svolge una funzione di mero “collettore” tecnico e finanziario. Pertanto, il CTD ha la facoltà di scegliere liberamente con quale concessionario collegarsi, senza che ciò richieda il consenso del precedente operatore. Il Tribunale ha escluso che la normativa imponga un coinvolgimento obbligatorio della concessionaria uscente, respingendo l’idea che questa potesse vantare un potere di veto sulla migrazione.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che eventuali violazioni di accordi contrattuali tra il CTD e la ricorrente rientrano nella sfera privatistica e devono essere affrontate davanti al giudice civile – dove è già pendente un giudizio tra le parti – senza influire sul rapporto amministrativo tra il CTD e l’ADM. La sentenza ha anche evidenziato come l’Agenzia abbia agito in modo trasparente, informando la ricorrente della richiesta di trasferimento con una nota del marzo 2023. ac/AGIMEG