Scommesse CTD, Corte di giustizia tributaria Lazio: “La raccolta, effettuata dal Centro Trasmissione Dati, costituisce presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Imposta Unica”

L’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Puglia, Molise e Basilicata ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per chiedere l’annullamento della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di un titolare di un CTD contro un avviso di accertamento riguardante l’evasione dell’Imposta Unica nel 2013, poiché sosteneva di aver cessato l’attività di raccolta scommesse nel 2011.

I giudici di secondo grado hanno richiamato le “indagini condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia Dogane e Monopolio dalle quali è risultato che il soggetto pur avendo nel 2011 chiuso l’attività commerciale, ha continuato in altre modalità a raccogliere scommesse, in totale evasione dell’imposta unica”.

Inoltre, “Nel caso di specie, l’agenzia ha considerato congruo l’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza che ha utilizzato, in primo luogo, i supporti informatici forniti dalla società estera, cui l’appellante faceva riferimento, da cui emergeva l’ammontare delle giocate effettuate anche nel punto vendita gestito dall’appellante, oltre al valore della raccolta media della provincia desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Si tratta di elementi di conoscenza cui anche il contribuente poteva su richiesta accedere. Il contribuente non ha fornito prova contraria all’accertamento operato dall’Ufficio”.

“In merito al requisito di territorialità per l’applicazione dell’imposta unica che non potrebbe essere richiesta in Italia per essere l’allibratore un soggetto di diritto austriaco, nonché la carenza di soggettività passiva dell’affiliato (e conseguente carenza di solidarietà dell’allibratore). La sede legale dell’allibratore in un altro Paese dell’Unione non rileva atteso che è la raccolta delle scommesse che costituisce il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. Il soggetto passivo è il CTD che consente la scommessa e l’accordo si conclude in Italia. Le concrete modalità di svolgimento dell’attività da parte dell’esercente italiano prevedono il rilascio della ricevuta a fronte dell’introito dell’importo della giocata quale titolo atto a certificare l’accettazione della scommessa ad opera dell’operatore interno, in base al quale lo scommettitore potrà avere successivamente diritto all’incasso della giocata. La scommessa a quota fissa intesa quale scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata, rappresenta un contratto tra l’esercente italiano e il giocatore (scommettitore) o, comunque, pur se la proposta del giocatore viene trasmessa telematicamente all’estero, ciò non costituisce elemento rilevante, atteso che l’attività si concretizza nel territorio dello Stato per il tramite di operatori che operano “per conto” del soggetto estero“.

“Quanto al presupposto soggettivo, osserva questo Collegio che l’imposta unica si applica all’importo delle giocate e non al reddito ritratto dall’operatore comunitario in relazione al rischio di impresa che si assume”.

Infine, “l’assoggettamento all’imposta di, quei soggetti che, non essendo concessionari o titolari di autorizzazione alla raccolta delle scommesse, non sono collegati al totalizzatore nazionale, non esclude che il volume della raccolta sia determinato, come nella fattispecie, con l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria e che l’imposta sia applicata con le aliquote previste”.

Per questi motivi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG